COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°46 del 26 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento delle Società di Calcio a Cinque Alexander Villasor – Alguer – Audax Sanluri – La Palma M.U. – A.R.C.RO.ME – A.C.F. Sassari e Veritas – da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°46 del 26 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento delle Società di Calcio a Cinque Alexander Villasor – Alguer – Audax Sanluri – La Palma M.U. – A.R.C.RO.ME – A.C.F. Sassari e Veritas – da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna. Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. ha deferito a questa Commissione le Società Alexander Villasor, Alguer, Audax Sanluri, La Palma M.U., A.R.C.RO.ME, A.C.F. Sassari e Veritas di Pirri, iscritte al Campionato regionale di Calcio a Cinque Serie “C1”, perché, nonostante le ripetute sollecitazioni telefoniche, non si erano iscritte ad alcun Campionato regionale giovanile per l’anno sportivo 2004 / 2005 al quale erano obbligate a partecipare, contravvenendo, il tal modo, alle disposizioni previste sul C.U. n° 27 del 16 marzo e ribadite sul C.U. n° 1 del 13 luglio 2004 del C.R.Sardegna. La Commissione contestava l’addebito invitando le Società alla presentazione di eventuali memorie a difesa ed a formulare la richiesta di audizione entro il giorno 9 maggio 2005 per la decisione. Nei termini, solo le società Veritas e ARC.RO.ME Sestu hanno fatto pervenire memorie difensive. Entrambe hanno sostenuto che la mancata iscrizione era da imputare esclusivamente alla difficoltà di reperire atleti giovani disponibili a partecipare al Campionato di Calcio a Cinque. Hanno chiesto una riduzione della sanzione prevista. La Commissione, - ritenuti fondati i motivi che hanno determinato il deferimento da parte del Presidente del C.R.Sardegna; - accertata la violazione alle disposizioni previste al paragrafo 3.3 lett.i) del C.U. n° 1 del C.R.S. (delegazione Calcio a Cinque) pubblicato il 13 luglio 2004; - osservato che le argomentazioni difensive addotte, pur umanamente comprensibili, sono prive di rilievo giuridico in ordine alla valutazione dei fatti contestati; DELIBERA di infliggere l’ammenda di Euro 600,00 ( seicento) ad ogni società deferita.
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