COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 3 giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. NIKEYON ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 33 del 28.04.2005. Gara Nikeyon / Calmedia del 24.04.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 3 giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. NIKEYON ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 33 del 28.04.2005. Gara Nikeyon / Calmedia del 24.04.2005. La reclamante chiede sia ridotta la squalifica fino al 30.06.2007 inflitta al giocatore Sanna Marco perché ritenuto responsabile di aver contestato una decisione arbitrale e di aver colpito il direttore di gara con una testata sul mento procurandogli forte dolore alla mandibola e, dopo essere stato allontanato dai colleghi di squadra, di aver inveito contro l’arbitro con frasi ingiuriose e minacciose. La reclamante assume che il predetto giocatore fu redarguito dall’arbitro per le sue vibrate proteste, e che nel fare ciò lo stesso direttore di gara poggiò la sua testa sul viso del Sanna. Quest’ultimo, abbassando la sua testa, venne a contatto con l’arbitro, accidentalmente, e fu tuttavia espulso perché ritenuto responsabile di averlo colpito. Alla notifica dell’espulsione, lo stesso giocatore, allontanandosi senza che fosse necessario l’intervento di alcuno, inveì con espressioni minacciose nei confronti dello stesso direttore di gara. Ha quindi concluso, la reclamante, domandando una adeguata riduzione della squalifica ritenuta sproporzionata in relazione al reale accadimento dei fatti. La Commissione ha convocato per due riunioni consecutive l’arbitro per poter far piena luce sugli episodi e sulla condotta del giocatore. In entrambe le occasioni il direttore di gara ha tuttavia omesso di comparire, senza fornire motivate ragioni, cosicchè la stessa Commissione deve assumere la propria delibera sulla mera lettura del referto arbitrale. Tale documento si appalesa in verità laconico e per certi versi contraddittorio. Non risulta in effetti accertato che il Sanna si sia reso responsabile di una vera e propria testata, posto che l’atto, in sé violento, se effettivamente compiuto, non avrebbe potuto determinare le limitate conseguenze descritte nel rapporto. Il direttore di gara si limita, in proposito, a dire di essere stato colpito “ con una testata al mento che mi faceva indietreggiare di alcuni passi. Questa mi provocava un forte dolore”. Nessun altro particolare emerge dalla lettura del referto, tanto che la mancanza di conseguenze comporta, ragionevolmente, ed in mancanza di altri elementi, un necessario ridimenzionamento dell’accaduto. Risulta invece confermato, pure per espressa ammissione della reclamante, il deplorevole comportamento del giocatore, concretizzatosi nelle espressioni ingiuriose, conseguite alla espulsione. Per tali motivi, la Commissione, dovendo accedere alle tesi della reclamante e dovendo perciò applicare una sanzione adeguata alla reale portata della condotta, pur disdicevole ed antiregolamentare, posta in essere dal giocatore, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Sanna Marco fino al 30 giugno 2006. Dispone il non addebito della tassa.
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