COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 3 giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare ACS SAN PANTALEO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 dell’11 maggio 2005. Gara Monti Di Mola / San Pantaleo dell’8.05.2005.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 3 giugno 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
ACS SAN PANTALEO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 dell’11 maggio 2005.
Gara Monti Di Mola / San Pantaleo dell’8.05.2005.
La ACS San Pantaleo propone reclamo avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Sassari, pubblicati nel C.U. emarginato, in forza dei quali entrambi i tesserati Riccardo Valentini e Francesco Pirredda sono stati squalificati fino all’8 maggio 2008 per essersi resi responsabili, il primo di aver colpito l’arbitro alla spalla sinistra con un pugno che gli causava forte dolore persistente fino a tarda notte ed il secondo di aver colpito il direttore di gara con una manata al viso provocandogli forte dolore al naso e all’occhio destro oltre a causargli capogiro con conseguente perdita dell’equilibrio.
La reclamante chiede una riduzione delle sanzioni sopra indicate, sostenendo che la relazione arbitrale non risponde all’effettivo svolgersi dei fatti oggetto del referto e, in particolare, tende ad offrire una rappresentazione peggiorativa dei fatti - che, in entrambe le circostanze, non ci sarebbero stati in alcun modo - aumentandone in maniera sproporzionata ed artificiosa le rispettive responsabilità.
La Commissione ha chiamato l’arbitro ben due volte per chiarimenti ma questi, adducendo impegni di lavoro, non ha risposto alla convocazione.
Nel merito, fa propria nella sua integrità la circostanziata relazione degli accadimenti presente nel referto del direttore di gara, che vanamente l’odierna reclamante si sforza di contestare mediante assunti difensivi generici e comunque privi di assoluta e provata attendibilità, originati unicamente da mero interesse di parte.
Ritenuta provata, pertanto, la responsabilità dei sanzionati in ordine alle infrazioni loro contestate, la Commissione giudica legittimamente motivati i provvedimenti per il quali è reclamo e congrue l’entità delle sanzioni inflitte tenuto conto del contesto nel quale gli stessi sono stati posti in essere e della gravità degli atti, sulla cui volontarietà e sui cui effetti non può nutrirsi dubbio alcuno.
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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