COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 9 giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SINNAI ( Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C2”) Avverso delibera G.S. C.U. n° 37 del 31.05.2005. Gara Sinnai / Maracanà del 27.05.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 9 giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SINNAI ( Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C2”) Avverso delibera G.S. C.U. n° 37 del 31.05.2005. Gara Sinnai / Maracanà del 27.05.2005. La reclamante chiede si ridotta la squalifica di quattro giornate di gara inflitta al giocatore Zara Isaac in quanto ritenuto responsabile, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni e prima di allontanarsi dal terreno di gioco, di aver dato due pacche sul braccio dell’arbitro e, al termine dell’incontro, di aver rivolto una frase offensiva al direttore di gara. La reclamante assume che la squalifica inflitta al proprio giocatore sia da ritenersi eccessiva in rapporto ai fatti accaduti e ne chiede, pertanto, la riduzione. La Commissione, esaminati gli atti ed in particolare il rapporto arbitrale, ritiene che effettivamente la sanzione inflitta al giocatore Zara Isaac sia da considerarsi eccessiva, in quanto quest’ultimo, seppur abbia tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro chiedendo con un gesto di scherno di stringergli la mano in più occasioni, non si rendeva comunque responsabile di alcun atto di violenza, dovendosi interpretare le “ due pacche sul braccio” come, caso mai, un’atto non regolamentare e come tale punibile in maniera meno severa. Per questi motivi la Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, DELIBERA di ridurre la squalifica da quattro a due giornate di gara disponendo il non addebito della tassa.
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