COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 17 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento di Fiori Angelo, Filinesi Vincenzo e U.S. Ilvamaddalena da parte della Procura Federale.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 17 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento di Fiori Angelo, Filinesi Vincenzo e U.S. Ilvamaddalena da parte della Procura Federale. La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare: 1) 1) Fiori Angelo, allenatore della U.S. Ilvamaddalena, per violazione del comma 7, art. 6 del C.G.S., per omessa informazione, in quanto, pur a conoscenza di fatti contrari al C.G.S. circa eventuali pressioni esercitate dalla Soc. Tavolara in relazione all’esito della gara Ilvamaddalena / Tavolara del 24.04.2004, non ha provveduto, senza indugio, ad informare gli organi competenti; 2) 2) Filinesi Vincenzo, calciatore della Soc. Ilvamaddalena, per violazione dell’art. 1, comma 3 del C.G.S. (violazione dell’obbligo di presentarsi davanti agli organi di giustizia sportiva), per non essersi presentato, benché regolarmente convocato, per essere sentito dai collaboratori dell’Ufficio Indagini; 3) 3) Soc. Ilvamaddalena, per violazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati. La Soc. U.S. Ilvamaddalena ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale ha contestato gli addebiti, eccependo ed osservando: - - in via preliminare, la inammissibilità ed improcedibilità del procedimento disciplinare per non essere state le indagini “relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva” concluse nel termine perentorio di cui all’art. 27, comma 8 del C.G.S., e precisamente “prima dell’inizio della stagione successiva”, senza peraltro che si sia in presenza di proroghe eccezionali concesse dal Presidente Federale; - - nel merito, inesistenza di qualsiasi responsabilità e mancanza assoluta di prove che valgono a supportare gli addebiti. Nella riunione fissata per il 14 febbraio 2005 davanti a questa Commissione Disciplinare, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha affermato la piena responsabilità dei deferiti per quanto loro addebitato. Ha in particolare sottolineato che l’allenatore Fiori ebbe a dichiarare che il presidente dell’Ilvamaddalena di allora, sig. Stelletti Arturo, il martedì successivo all’incontro del 27.04.2004, gli riferì di aver ricevuto non meglio identificate “pressioni” da parte della Soc. Tavolara, in relazione alla partita del sabato precedente, senza tuttavia chiarire in che cosa tali pressioni consistessero né da parte di chi le avesse ricevute. Lo stesso allenatore Fiori, pure a conoscenza dei fatti sopradescritti, non ebbe tuttavia ad informarne gli organi competenti della FIGC. Quanto al sig. Stelletti Arturo, allora presidente della società, ed al Filinesi Vincenzo, calciatore tesserato della medesima Ilvamaddalena, pur essendo stati regolarmente convocati, non si presentarono per essere sentiti dai collaboratori dell’Ufficio Indagini. Il Procuratore Federale ha pertanto concluso per l’applicazione delle seguenti sanzioni: 1) 1) a carico di Fiori Angelo, della squalifica di mesi sei; 2) 2) a carico di Filinesi Vincenzo, della squalifica di mesi uno; 3) 3) a carico della Soc. Ilvamaddalena, dell’ammenda di Euro 300,00. Nel corso della stessa riunione del 14 febbraio 2005 sono inoltre comparsi, il presidente della Soc. Ilvamaddalena, ed il signor Filinesi Vincenzo, assistiti dal loro difensore che ha illustrato le ragioni espresse nella memoria in atti. E’ anche comparso il sig. Fiori Angelo il quale ha affermato la propria estraneità agli addebiti, facendo rilevare di non aver denunciato quanto riferitogli dal sig. Stelletti Arturo, in quanto ritenne che questi, prima di disporre per il suo esonero, volesse nella circostanza giustificare il comportamento dei giocatori, piuttosto che riferirsi a fatti realmente accaduti, che potessero assumere qualche rilievo. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Sull’eccezione preliminare, non trova fondamento quanto sostenuto dalla difesa della Soc. Ilvamaddalena e del giocatore Filinesi Vincenzo, giacché nella fattispecie, in conformità a quanto stabilito dall’art. 27 n°8 del C.G.S., le indagini che si riferiscono a fatti denunziati nel corso della stagione sportiva 2003-2004, per i quali è stato formalizzato il deferimento, risultano essersi concluse prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, 2004-2005, come da relazione dell’Ufficio Indagini del 04.08.2004. Quanto al merito, la Commissione rileva viceversa il pieno fondamento delle ragioni a difesa proposte dai deferiti. Emerge, in effetti, dagli atti, l’assoluta lacunosità degli esiti dell’istruttoria svolta, e, con essi, l’inconsistenza delle risultanze del colloquio intervenuto tra l’allora presidente della Ilvamaddalena ed il sig. Fiori Angelo, all’epoca allenatore della società. La mancanza di precisi riferimenti anche in ordine al significato ed alla portata delle espressioni attribuite, esclude qualunque responsabilità nei confronti dei soggetti che di tale colloquio furono protagonisti, e rende anzi plausibili le ragioni addotte a propria discolpa dal Fiori Angelo. Peraltro, stando alla prospettazione ed al significato volutosi attribuire all’episodio, sorprende che, per fatti ritenuti così rilevanti, si sia voluto limitare ad essi il campo di indagine , nei riguardi dei soli soggetti deferiti, e non estenderlo anche alla società che tali “pressioni” avrebbe esercitato. Analoghe considerazioni in termini di carenza di istruttoria e di prova devono riguardare il giocatore Filinesi Vincenzo della cui convocazione, da parte dell’Ufficio Indagini, all’effettivo indirizzo di residenza, non si rinvengono in atti riscontri documentali. Per tali motivi, la Commissione Disciplinare delibera di mandare assolti dagli addebiti i sigg. Fiori Angelo e Filinesi Vincenzo, nonché la soc. Ilvamaddalena e dispone che per quanto concerne la posizione del signor Stelletti Arturo, già presidente della Soc. Ilvamaddalena, ed attualmente non tesserato, si provveda alla comunicazione della presente delibera a tutti gli Organi federali interessati, agli effetti di cui agli articoli 36 n°7 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e/o 18 n°5 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva.
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