COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 3 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. BARISARDO ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S.- C.U. n° 27 del 20.01.2005. Gara Barisardo / Tavolara del 16.01.2005.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it
COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 3 febbraio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. BARISARDO ( Campionato di Eccellenza )
Avverso delibera G.S.- C.U. n° 27 del 20.01.2005.
Gara Barisardo / Tavolara del 16.01.2005.
La reclamante chiede si annullata la sanzione dell’ammenda di Euro 750,00 inflittale dal Giudice Sportivo perché ritenuta responsabile del comportamento dei propri sostenitori, i quali si sarebbero resi responsabili di aver rivolto, per tutta la gara, espressioni di carattere razzista ad un giocatore avversario.
L’U.S. Barisardo sostiene che i propri sostenitori, numerosi sugli spalti, hanno sempre incoraggiato la propria squadra in modo rumoroso e folcloristico ma esclude decisamente che possono aver offeso i giocatori avversari con espressioni di carattere razzista.
La Commissione, preso atto del contenuto del rapporto arbitrale dal quale risulta in maniera chiara e precisa che il giocatore n° 9 del Tavolara è stato oggetto di ripetuti cori da parte dei sostenitori della società ricorrente con l’uso dell’espressione “Bu” e precisato che tale termine ha un univoco significato di espressione di carattere razzista, ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo debba essere confermata, anche nella misura così come determinata dal primo Giudice, in considerazione dalla gravità del fatto e dell’intensità della condotta.
Per questi motivi la Commissione rigetta il reclamo disponendo l’addebito della tassa.
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