COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 3 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. TRESELIGHES ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso il risultato della gara Boyl Putifigari / Treselighes del 09.01.2005.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it
COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 3 febbraio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
S.S. TRESELIGHES ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari )
Avverso il risultato della gara Boyl Putifigari / Treselighes del 09.01.2005.
La società Treselighes in data 14.01.2005 ha preannunciato reclamo, richiedendo il referto della gara in epigrafe.
La Commissione, rilevato che al preannuncio non ha fatto seguito la proposizione del reclamo nei termini previsti, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 29 del C.G.S..
Dispone l’addebito della tassa.
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