COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 3 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ALLENIAMO.COM ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Alleniamo.Com / Palau del 16.01.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 3 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ALLENIAMO.COM ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Alleniamo.Com / Palau del 16.01.2005. La reclamante chiede sia inflitta alla società Palau la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto, con il risultato di 0 a 3, per aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. La società Alleniamo.Com sostiene che alla gara in epigrafe ha preso parte, nelle file della società Palau, il giocatore Putzu Luca pur non avendone titolo in quanto sarebbe stato espulso durante la disputa della gara Azzanì / Palau del 06.01.2005 ed avrebbe successivamente giocato anche nella gara Palau / Montina del 09.01.2005, senza quindi scontare la squalifica conseguente alla predetta espulsione. La Commissione ha esaminato il rapporto arbitrale della gara Azzanì / Palau del 06.01.2005 nel quale non è stato riportato alcun provvedimento nei confronti del calciatore Putzu Luca, circostanza confermata dallo stesso arbitro con una sua comunicazione successiva. Pertanto non può essere accolta la tesi sostenuta dalla reclamante perché il suddetto giocatore ha preso parte alla gara in epigrafe avendone pieno titolo. Per questi motivi la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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