COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 3 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. S.M. KOLBE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 17 del 12.01.2005. Gara S.M. Kolbe / San Vito del 09.01.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 3 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. S.M. KOLBE ( Campionato di 3^ Categoria - Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 17 del 12.01.2005. Gara S.M. Kolbe / San Vito del 09.01.2005. La Pol. S.M. Kolbe proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo: 1) 1) ammenda di Euro 52,00 per aver consentito di entrare nel recinto di gioco a persone estranee che minacciavano ed ingiuriavano l’arbitro; 2) 2) inibizione al sig. Pisano Francesco, Presidente della società, a svolgere attività sino al 30.06.2005 per essersi rivolto in maniera volgare e minacciosa all’arbitro che lo invitava a far allontanare persone estranee dal recinto di gioco e per aver impedito a quest’ultimo di allontanarli dal campo; 3) 3) inibizione al sig. Rivieccio Giuseppe a svolgere ogni attività sino al 09.02.2005 per aver rivolto frasi ingiuriose all’arbitro; 4) 4) squalifica per tre gare effettive ai giocatori Cardu Manolo e Perdisci Cristian per avere rivolto frasi minacciose e volgari all’indirizzo dell’arbitro; La reclamante assumeva che quanto riferito dall’arbitro in merito al comportamento del loro presidente non corrisponderebbe a verità in quanto nessuna espressione ingiuriosa e minacciosa sarebbe stata rivolta dal predetto tesserato all’indirizzo del direttore di gara; assumeva inoltre che i giocatori sanzionati sarebbero completamente estranei ai fatti in quanto il Perdisci, alla fine della gara, si sarebbe allontanato per urgenti impegni di lavoro dal campo di gioco; il Cardu, inoltre, non avrebbe rivolto espressioni ingiuriose e minacciose ma si sarebbe limitato a discutere sull’interpretazione di alcuni articoli del Regolamento. Infine il proprio dirigente Rivieccio non avrebbe tenuto alcun comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro. La Commissione, esaminato il rapporto di gara, rtiene che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo debbano essere ritenute congrue per quanto attiene le squalifiche dei giocatori Perdisci e Cardu, e ciò in considerazione della circostanziata e precisa descrizione dei fatti contenuti nel rapporto di gara che evidenzia i ripetuti atteggiamenti ingiuriosi e minacciosi dei tesserati che rivolgevano espressioni offensive e di contenuto minaccioso all’indirizzo dell’arbitro; ritiene, egualmente, che la sanzione inflitta, tra l’altro nella modesta somma di euro 52,00, debba ritenersi congrua in relazione ai fatti contestati, anch’essi riportati in maniera chiara e circostanziata dal direttore di gara. Ritiene, inoltre, che la sanzione dell’inibizione inflitta al signor Pisano Francesco, responsabile dei fatti indicati nel provvedimento del Giudice Sportivo, debba essere parzialmente ridotta in relazione a situazioni consimili e contenuta in mesi quattro, ovvero fino al 30 aprile 2005 , in quanto il predetto tesserato si sarebbe limitato a proferire frasi ingiuriose e minacciose, seppure reiterate, all’indirizzo dell’arbitro senza, tuttavia, impedire che questi si allontanasse dal campo di gioco, ma ponendo in essere un semplice tentativo dal quale poi desisteva anche per la collaborazione di un dirigente. Dichiara, infine, inammissibile il reclamo proposto avverso l’inibizione di un mese inflitto al dirigente Rivieccio e ciò ai sensi dell'’rt. 41 n° 3 lettera b) del C.G.S.. Per questi motivi la Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, riduce al 30 aprile 2005 la sanzione inflitta al signor Pisano Francesco, confermando nel resto i provvedimenti impugnati e disponendo il non addebito della tassa.
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