COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 3 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. TRATALIAS ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Distrettuale di Carbonia ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 13.01.2005. Gara Portoscuso / Tratalias del 09.01.2005.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it
COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 3 febbraio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S. TRATALIAS ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Distrettuale di Carbonia )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 13.01.2005.
Gara Portoscuso / Tratalias del 09.01.2005.
La reclamante chiede sia annullata e/o ridotta la squalifica fino al 30.12.2006 inflitta al giocatore Candelargiu Alessandro perché ritenuto responsabile di aver stretto un braccio dell’arbitro con molta forza rivolgendo a quest’ultimo una frase irriguardosa; alla notifica del provvedimento di espulsione di aver sferrato due schiaffi al direttore di gara causandogli forte dolore. La società Tratalias sostiene che il proprio giocatore, alla notifica dell’espulsione, si sarebbe avvicinato all’arbitro dandogli due buffetti sulla guancia senza provocare alcun danno fisico. Nell’atto in questione non sarebbero perciò a suo dire ravvisabili i caratteri della violenza e della volontà di colpire, tanto da non trovare giustificazione una sanzione così grave come quella inflitta dal G.S..
La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato integralmente il proprio referto. Ha in particolare confermato che al 15° del secondo tempo, in occasione di un calcio di rigore concesso alla società Portoscuso, il capitano della società Tratalias, Candelargiu Alessandro, gli venne incontro stringendogli con molta forza il braccio ed apostrofandolo con espressione irriguardosa.
Alla notifica dell’espulsione, lo stesso giocatore ebbe a colpirlo con due schiaffi violenti sul viso.
Sulla scorta di tali precisazioni risultano pertanto provati i fatti, che, per la loro gravità, devono trovare adeguata sanzione. L’entità della squalifica inflitta dal G.S. risulta peraltro adeguata a tale deplorevole comportamento caratterizzato dall’atto di violenza, conseguente all’espulsione, aggravato dalle sanzioni di capitano.
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo.
Dispone l’addebito della tassa.
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