COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 3 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BUGGERRU ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Distrettuale di Carbonia ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 20.01.2005. Gara Serbariu / Buggerru del 16.01.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 3 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BUGGERRU ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Distrettuale di Carbonia ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 20.01.2005. Gara Serbariu / Buggerru del 16.01.2005. La reclamante chiede siano ridotte le seguenti sanzioni disciplinari; 1) 1) squalifica per sei giornate di gara inflitta al giocatore Sanna Cristian perché ritenuto responsabile, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, di aver insultato il direttore di gara e di avergli stretto la mano sul collo ritardando l’uscita dal campo per alcuni minuti; 2) 2) squalifica per quattro giornate di gara inflitta al giocatore Sanna Gian Marco perché ritenuto responsabile di aver ingiuriato con frasi volgari l’arbitro a fine gara, tentando poi di aggredirlo senza riuscirci per il pronto intervento dei compagni di squadra. La società ASD Buggerru sostiene che il giocatore Sanna Cristian ha appoggiato la propria mano sulla spalla dell’arbitro in senso di disapprovazione, dopo la seconda ammonizione, ma esclude che lo stesso abbia stretto il collo del direttore di gara; nulla dice in ordine ai contestati insulti. Per quanto attiene il giocatore Sanna Gian Marco esclude che si sia reso interprete di una tentata aggressione all’arbitro mentre nulla dice delle ingiurie volgari. La Commissione, accertata la regolarità del reclamo, rileva che l’arbitro nel suo referto riporta i fatti per cui si procede in modo chiaro e circostanziato talchè gli stessi devono darsi per provati malgrado le allegazioni proposte dalla società ASD Buggerru. Accertati i fatti, la Commissione, in ordine alla congruità delle sanzioni, osserva che l’azione antiregolamentare posta in essere dal giocatore Sanna Cristian si è concretizzata in una volgare e ingiuriosa protesta a seguito della patita espulsione , con un successivo atto di violenza nei confronti del direttore di gara, seppur non di grave entità per non aver prodotto lo stesso conseguenze lesive. Per tali motivi il provvedimento adottato dal G.S. deve ritenersi congruo. Circa il comportamento del giocatore Sanna Gian Marco, invece, ritiene che, per quanto ingiurioso e contestatore, non abbia raggiunto i crismi della tentata violenza eppertanto la sanzione può essere ridotta. Per tutto quanto suesposto la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Sanna Gian Marco a due giornate di gara e di confermare nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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