COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 3 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. FERMASSENTI SAN GIOVANNI ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 20.01.2005. Gara Villacidro / Fermassenti S.G. del 16.01.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 3 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. FERMASSENTI SAN GIOVANNI ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 20.01.2005. Gara Villacidro / Fermassenti S.G. del 16.01.2005. La Fermassenti proponeva rituale reclamo avverso la squalifica per quattro gare effettive del proprio giocatore Fallico Claudio Alfredo perché, ad un richiamo alla calma del direttore di gara, come si legge nel provvedimento impugnato, metteva le mani sul petto dell’arbitro spingendolo e rivolgendo all’indirizzo dello stesso frasi offensive. La reclamante, pur non contestando i fatti, assumeva che la sanzione inflitta dal primo Giudice fosse da ritenersi eccessiva e, pertanto, chiedeva che la stessa venisse ridotta. La Commissione, esaminato il rapporto di gara e rilevato che dal contenuto dello stesso, preciso e circostanziato, emerge chiaramente che il Fallico avrebbe spinto l’arbitro dopo avergli messo le mani sul petto e successivamente lo avrebbe offeso usando l’espressione di lieve portata offensiva, ritiene, tuttavia, che la sanzione inflitta debba considerarsi inadeguata e quindi eccessiva in rapporto ai fatti così come sopra evidenziati. Infatti l’atteggiamento posto in essere dal giocatore, pur apparendo certamente riprovevole, è rimasto sostanzialmente contenuto in un mero atto di protesta ed inoltre la stessa espressione usata, seppur offensiva, è certamente molto lieve in relazione ad altre usualmente adoperate. Per tali motivi appare congruo ridurre la sanzione limitandola a sole due giornate di gara. Per questi motivi la Commissione, in parziale riforma della decisione impugnata, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Fallico Claudio Alfredo a due giornate effettive di gara. Dispone il non addebito della tassa.
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