COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 17 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ONIFERESE ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 31 del 17.02.2005. Gara Lanusei / Oniferese del 13.02.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 17 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ONIFERESE ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 31 del 17.02.2005. Gara Lanusei / Oniferese del 13.02.2005. La Pol. Oniferese ha proposto reclamo avverso la squalifica fino al 31.12.2008 inflitta al giocatore Moro Mirko, ritenuto responsabile, al 41° del secondo tempo della gara in oggetto, a seguito dell’espulsione di un proprio compagno di squadra, di aver scagliato con violenza il pallone contro la schiena dell’arbitro., provocandogli forte dolore, e, contemporaneamente, di averlo insultato e minacciato; successivamente, di essersi reso altresì responsabile di avere colpito, prima con un forte calcio all’altezza dell’anca sinistra e poi con un pugno all’arcata sopraciliare sinistra, lo stesso direttore di gara. Il forte dolore alla schiena, all’anca ed al volto impediva all’arbitro di proseguire la gara, alla quale poneva fine immediatamente. La reclamante ha contestato l’entità della squalifica, ritenendola sproporzionata in considerazione della reale portata dell’episodio, nel quale si deve, a suo dire, individuare un gesto isolato di scomposta reazione piuttosto che un comportamento violento e grave del quale il giocatore si sia voluto rendere responsabile. Ha perciò domandato che, pure tenuto conto dell’età e del ravvedimento del giocatore, sia adeguatamente ridotta la squalifica. Avendo domandato di essere sentito davanti a questa Commissione, la società reclamante, a mezzo del proprio presidente, ha confermato i propri assunti ed istanze. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato in ogni suo punto il referto ed il supplemento allegato. Il direttore di gara ha in particolare confermato che il giocatore Moro Mirko ebbe a colpirlo sulla schiena, con una violenta pallonata, accompagnando il gesto con espressioni ingiuriose nei suoi confronti. Lo stesso direttore di gara ha soggiunto che, alla notifica dell’espulsione, il giocatore gli sferrò un forte calcio sull’anca sinistra e che, mentre egli si abbassava per il dolore, ebbe a sferrargli un pugno sull’arcata sopraciliare sinistra. A causa del dolore, che gli impediva di proseguire la gara, l’arbitro dovette sospenderla, emettendo il triplice fischio; tutto ciò mentre diversi giocatori dell’Oniferese gli si avvicinavano con fare minaccioso, dopo essersi tolti la maglietta. La Commissione, sulla scorta di tali elementi, ritiene pienamente provati gli atti di violenza dei quali, in fasi successive, si rese responsabile il giocatore Moro Mirko. La dettagliata ricostruzione fornita dall’arbitro nel referto e nel supplemento allegato rende perciò non attendibile la versione fornita dalla reclamante, dovendosi in ciacuno degli atti come sopra descritti ravvisare la volontà del giocatore di colpire il direttore di gara, tanto da determinare le conseguenze dolorose sulla sua persona e da impedirgli di proseguire l’incontro. L’entità della squalifica appare peraltro adeguata alla gravità degli atti violenti ascritti e meritevole di conferma. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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