COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 28 ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare POL. JASNAGORA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Jasnagora / Orione 1996 del 10.10.2004
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 28 ottobre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. JASNAGORA ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso il risultato della gara Jasnagora / Orione 1996 del 10.10.2004
La Pol. Jasnagora ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe lamentando la posizione irregolare del calciatore Pischedda Roberto, schierato dal G.S. Orione 1996, nonostante il predetto atleta risultasse tesserato per la stagione in corso per la Pol. Flumini di Quartu S.E..
La Società Orione 1996, alla quale è stato inviato il reclamo mediante raccomandata a.r. del 16.10.2004, non ha presentato controdeduzioni.
La Commissione,visto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e accertato che la reclamante ha allegato al reclamo la ricevuta della raccomandata inviata alla controparte, ritiene che la posizione del calciatore Pischedda Roberto è irregolare.
Infatti dagli atti in possesso preso questo Comitato risulta che il giocatore Pischedda Roberto è stato ceduto in prestito per la stagione 2003-2004 dalla società Pol. Flumini Quartu alla società Orione 1996, con lista di trasferimento a titolo temporaneo avente scadenza 30.06.2004. Pertanto a far data dal 01.07.2004 il calciatore Pischedda Roberto risulta essere nuovamente tesserato per la società cedente.
Tanto premesso, risulta provato il fondamento del reclamo e da ciò consegue l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 a favore della Pol. Jasnagora.
La Commissione, pertanto, DELIBERA di infliggere alla società Orione 1996 la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 3 e dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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