COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 28 ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare POL. MACOMERESE ( Campionato Regionale Juniores ) Avverso il risultato della gara Barisardo / Macomerese del 09.10.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 28 ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare POL. MACOMERESE ( Campionato Regionale Juniores ) Avverso il risultato della gara Barisardo / Macomerese del 09.10.2004. La Pol. Macomerese ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe sostenendo che ad essa ha preso parte, nelle file della società Barisardo, il giocatore Deiana Federico, in posizione irregolare, perché squalificato per una gara nel campionato regionale juniores della passata stagione, come da C.U. n° 36 dell’8.04.2004 e pertanto la reclamante ha domandato l’applicazione della sanzione sportiva della perdita dell’incontro col risultato di 0 a 3, a carico della Soc. Barisardo. Quest’ultima società non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione, esaminati gli atti, ritiene il reclamo fondato, dal momento che il giocatore Deiana Federico ha preso parte alla gara senza che ne avesse titolo, per non aver precedentemente scontato la giornata di squalifica inflittagli l’8.04.2004. Osserva, in particolare, che il predetto giocatore Deiana Federico, squalificato per una giornata in occasione della gara Barisardo / Taloro Gavoi del 03.04.2004 ( ultima del campionato 2003/2004), come da C.U. n° 36 dell’8.04.2004, non aveva scontato la sanzione al momento della disputa dell’incontro per cui è reclamo, e non aveva perciò titolo per prendervi parte. Per tali motivi, la Commissione, visto l’art. 12 n° 5 del C.G.S., DELIBERA: 1) di accogliere il reclamo della società Macomerese e di infliggere alla società Barisardo la sanzione sportiva della perdita dell’incontro col risultato di 0 a 3; 2) di infliggere al giocatore Deiana Federico una ulteriore giornata di squalifica. Dispone il non addebito della tassa.
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