COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 04 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare U.S. ILVAMADDALENA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 21.10.2004. Gara Ilvamaddalena / Ozierese del 17.10.2004.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 04 novembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
U.S. ILVAMADDALENA ( Campionato di Promozione )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 21.10.2004.
Gara Ilvamaddalena / Ozierese del 17.10.2004.
L’U.S. Ilvamaddalena ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori:
1) squalifica del campo di gioco per due giornate;
2) ammenda di Euro 500,00;
3) squalifica dei giocatori Acciaro Nicola e Cardu Simone, rispettivamente, fino al 30 giugno 2005 e per due gare;
4) obbligo di risarcire i danni cagionati all’autoveicolo del direttore di gara.
Detti provvedimenti sono stati adottati dal Giudice Sportivo essendo stato riportato dal direttore di gara, nel suo rapporto e nel supplemento allegato, che al termine dell’incontro lo stesso arbitro veniva fatto oggetto di numerosi insulti e minacce da parte di diversi giocatori, non identificati, della società Ilvamaddalena. Successivamente, ad opera dei sostenitori della medesima squadra, il direttore di gara veniva raggiunto da diversi sputi che lo attingevano alle spalle, al capo ed a una guancia. Nel corso di tali intemperanze, l’arbitro veniva afferrato per la maglia e pizzicato nel fianco dal giocatore Acciaro Nicola dell’Ilvamaddalena che, nel contempo, lo ingiuriava e lo minacciava gravemente, reiterando tale comportamento nei pressi dello spogliatoio, davanti al quale sostavano circa trenta persone non autorizzate. In tale circostanza anche il capitano dell’Ilvamaddalena, Cardu Simone, insultava l’arbitro. Raggiunti gli spogliatoi, grazie all’operoso intervento della forza pubblica, arbitro e assistenti all’uscita dagli stessi venivano accolti da sostenitori della squadra locale che inveivano contro la terna con urla, fischi e sputi che raggiungevano l’arbitro alle gambe e ai piedi. In tale frangente il direttore di gara riconosceva il giocatore Acciaro Nicola che si adoperava fattivamente per allontanare alcuni tifosi.
Infine mentre gli ufficiali di gara cercavano di uscire dall’impianto sportivo a bordo della loro autovettura, questa veniva colpita da calci e pugni da parte dei sostenitori locali presenti, riportando danni.
La reclamante contesta la portata degli episodi assumendo la sostanziale non veridicità del referto arbitrale e mettendo in discussione la serenità di giudizio del direttore di gara. In buona sostanza viene negato che:
- da parte dell’Acciaro sia stato commesso alcun gesto di violenza nei confronti del direttore di gara, essendosi limitato il predetto giocatore a proferire nei suoi confronti qualche frase irriguardosa;
- il giocatore Cardu Simone abbia insultato l’arbitro, essendosi piuttosto adoperato, come capitano della squadra, a calmare gli animi dei compagni;
- nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nel referto arbitrale si sia verificato alcunchè di quanto narrato dal direttore di gara. Anzi, viene evidenziato che i dirigenti della società ricorrente si siano adoperati in maniera esemplare per garantire la sicurezza della terna arbitrale al termine della partita.
Le tesi difensive della società reclamante troverebbero puntuale riscontro in una dichiarazione scritta, allegata al reclamo, rilasciata dai Carabinieri della locale Stazione che avevano prestato servizio d’ordine allo stadio in occasione dello svolgimento della gara che qui interessa.
Infine viene posto in evidenza come nessuna responsabilità possa essere ascritta alla società ricorrente per i danni subiti dalla autovettura dell’arbitro, atteso che la stessa non si trovava sotto la custodia dell’Ilvamaddalena.
La reclamante ha pertanto domandato:
1) in via principale, che vengano disposti l’annullamento della sanzione disciplinare della squalifica del campo e del giocatore Cardu Simone, nonché una congrua riduzione della squalifica inflitta al giocatore Acciaro Nicola.
2) in via subordinata, che venga applicata una semplice sanzione pecuniaria, ovvero disposta la riduzione ad una sola giornata della squalifica del campo.
La Commissione ha sentito a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato il proprio rapporto e l’allegato supplemento.
In particolare, l’arbitro ha precisato:
- di essere stato oggetto di insulti e minacce da parte di diversi giocatori, non identificati, della società ospitante;
- di essere stato dapprima strattonato nella maglia e, successivamente, colpito con un pizzico nel fianco destro da parte del giocatore Acciaro Nicola il quale peraltro si era adoperato, in altra circostanza, nell’allontanare i tifosi più violenti;
- di essere stato attinto in varie parti del corpo dal lancio di sputi da parte dei sostenitori locali e di essere stato vittima di reiterate invettive da parte dei medesimi;
- di non avere consegnato le chiavi della propria autovettura al responsabile della società Ilvamaddalena.
La Commissione, sulla scorta degli atti e delle precisazioni acquisite, rileva, in via preliminare, che il provvedimento relativo alla squalifica del giocatore Cardu Simone per due giornate è inammissibile trattandosi di sanzione non impugnabile, ai sensi dell’art.41, n° 3, lett.a) del C.G.S., in quanto non superiore alle due giornate di gara.
Nel merito, ritiene che i fatti in esame abbiano avuto uno svolgimento corrispondente ai termini con i quali i fatti stessi sono stati rappresentati dal rapporto arbitrale e che vanamente la società reclamante si è sforzata di contestare mediante assunti difensivi privi di assoluta attendibilità e con mezzi di prova non consentiti dalla normativa vigente.
Nella sostanza, pertanto, la responsabilità della società e dei giocatori risulta provata.
Per quanto riguarda l’entità delle sanzioni inflitte, la Commissione rileva:
a) quanto alla squalifica del campo, che numerosi sostenitori della squadra locale si resero responsabili delle minacce, degli sputi e degli insulti rivolti all’arbitro ed ai suoi assistenti, al termine dell’incontro, nei pressi degli spogliatoi. Risulta provato, inoltre, che tale comportamento continuò in forma ancora più grave, perché accompagnato dai colpi inferti sull’autovettura di proprietà dell’arbitro all’uscita dagli spogliatoi della terna arbitrale. La pur grave portata di tale comportamento rende necessaria tuttavia una adeguata riduzione della sanzione, tenuto conto del fatto che gli accadimenti descritti risultano riferibili ad un gruppo di facinorosi, al termine dell’incontro e non comportarono conseguenze sul piano fisico nei confronti della terna arbitrale;
b) quanto alla squalifica del giocatore Acciaro Nicola, che la natura dell’infrazione medesima è da giudicarsi decisamente riprovevole ma nello stesso tempo non è caratterizzata da violenza intesa a produrre sulla persona dell’arbitro effetti lesivi rilevanti e che l’Acciaro, come ammesso dallo stesso direttore di gara in sede di audizione davanti a questa Commissione, – in una circostanza diversa rispetto all’episodio di violenza denunciato,- ha mostrato un comportamento decisamente diverso e più corretto cercando di allontanare i tifosi più esagitati che cercavano di colpire l’autovettura. Pertanto ritiene l’infrazione dell’Acciaro, nel suo complesso, più equamente punita con una sanzione meno severa di quella irrogata;
c) quanto all’obbligo di risarcire i danni cagionati all’autoveicolo del direttore di gara, come appaia pacifico che tale obbligo non possa essere posto a carico della società reclamante, atteso che la custodia dell’autovettura non era stata affidata dall’interessato al responsabile del campo, non avendo l’arbitro, per sua stessa ammissione, consegnato le chiavi dell’autovettura agli addetti della società ospitante, contravvenendo a precise disposizioni regolamentari.
Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento parziale del reclamo, DELIBERA
1) di dichiarare inammissibile il reclamo in ordine alla squalifica del giocatore Cardu Simone per due gare;
2) di ridurre la squalifica del campo della società Ilvamaddalena a una giornata, confermando l’ammenda di Euro 500,00;
3) di ridurre la squalifica del giocatore Acciaro Nicola a tutto il 17 marzo 2005;
4) di sollevare la società Ilvamaddalena dall’obbligo di risarcire i danni cagionati all’autovettura del direttore di gara.
Dispone il non addebito della tassa.
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