COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 18 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare POL. RUINAS 81 ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 21.10.2004. Gara Ruinas 81 / Senorbì del 18.10.2004.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 18 novembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. RUINAS 81 ( Campionato di 1^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 21.10.2004.
Gara Ruinas 81 / Senorbì del 18.10.2004.
La Pol. Ruinas 81 proponeva rituale reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo col quale veniva inflitta l’ammenda di Euro 160,00, con obbligo di risarcimento dei danni subiti all’autovettura dell’arbitro, per intemperanze del pubblico nei confronti del direttore di gara, per non aver provveduto a chiudere debitamente il campo di gioco e per non avere controllato l’autovettura dello stesso arbitro, autovettura che riportava un lungo e profondo graffio alla carrozzeria.
La reclamante assumeva che quanto riferito dal direttore di gara in merito alle intemperanze non corrispondono a verità; infatti i tifosi si sarebbero limitati a rivolgere alcune frasi offensive nei confronti dell’arbitro solo dopo che quest’ultimo avrebbe pronunciato una espressione provocatoria nei confronti degli stessi.
La reclamante, inoltre, per quanto attiene lo stato della recinzione ed il graffio presente nell’autovettura assumeva l’insussistenza dei fatti richiamandosi alla relazione prodotta dai carabinieri – presenti sin dall’inizio della gara – che contestavano quanto assunto dall’arbitro.
Lo stesso direttore di gara, convocato all’odierna riunione, confermava integralmente il rapporto e l’atto allegato assumendo che quanto riferito dalla reclamante ( tra l’altro interamente avvallato dal rapporto dei carabinieri) non corrisponde al vero.
La Commissione, preso atto di quanto sopra, in considerazione di quanto riferito dall’arbitro all’odierna riunione, ritenuti provati i fatti, DELIBERA di respingere il reclamo con addebito della tassa.
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