COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 18 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare S.-S. GAIRO ( Campionato di 3^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Barbagia Seulo / Gairo del 31.10.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 18 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare S.-S. GAIRO ( Campionato di 3^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Barbagia Seulo / Gairo del 31.10.2004. La S.S. Gairo ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe sostenendo che ad essa avrebbero preso parte, nelle file della società Barbagia Seulo, i giocatori Ligas Andrea e Melas Daiano, in posizione irregolare perché calciatori di età inferiore ai sedici anni e senza avere la prescritta autorizzazione alla attività agonistica. Pertanto la reclamante ha domandato l’applicazione della sanzione sportiva della perdita dell’incontro col risultato di 0 a 3 a carico della società Barbagia Seulo. Quest’ultima società non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione, - - accertato che la reclamante ha provveduto a trasmettere alla controparte copia del reclamo a mezzo lettera raccomandata, allegando la ricevuta della stessa al ricorso; - - verificato gli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale Sardegna; - - rilevato che dagli atti, alla data della disputa della gara, il giocatore Melas Daiano non era in possesso dell’attestato di maturità agonistica perché mai richiesto, mentre il giocatore Ligas Andrea era autorizzato all’attività agonistica fino al 12.09.2004, data anteriore alla disputa della gara, per cui è reclamo, come risulta dal C.U. n° 32 dell’11 marzo 2004; - - considerato, pertanto, che i giocatori Ligas Andrea e Melas Daiano hanno partecipato alla gara in posizione irregolare; DELIBERA di accogliere il reclamo della S.S. Gairo e di infliggere alla società Barbagia Seulo la sanzione sportiva della perdita dell’incontro col risultato di 0 a 3. Dispone il non addebito della tassa.
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