COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 02 dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare G.S. TERRESOLI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 19 del 18.11.2004. Gara Terresoli / Villa San Pietro del 14.11.2004.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 02 dicembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
G.S. TERRESOLI ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 19 del 18.11.2004.
Gara Terresoli / Villa San Pietro del 14.11.2004.
Il G.S. Terresoli proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo in relazione alla gara in oggetto:
1) 1) squalifica per tre giornate effettive di gara nei confronti del giocatore Bernardini Francesco, perché, espulso per somma di ammonizioni, prima di abbandonare il campo di gioco proferiva ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara;
2) 2) squalifica per cinque giornate effettive di gara nei confronti del giocatore Castisinzu Loris, Fanutza Alessandro e Usai Michele, perché, al termine dell’incontro, spintonavano il direttore di gara e gli rivolgevano insulti e minacce.
La reclamante contestava i fatti così come rappresentati dal direttore di gara assumendo la insussistenza di minacce e danni alla persona dell’arbitro e precisando che i propri tesserati si sarebbero limitati a proferire qualche espressione ingiuriosa nei confronti di quest’ultimo.
Sulla base di tali argomentazioni la stessa reclamante chiedeva una congrua riduzione delle sanzioni inflitte.
La Commissione, esaminato il rapporto arbitrale, pur constatando la precisione dei fatti così come descritti nello stesso atto, ritiene tuttavia che le sanzioni inflitte ai giocatori Castisinzu, Fanutza ed Usai, debbano considerarsi eccessive in rapporto a fatti consimili.
Infatti questi ultimi si sarebbero limitati a rivolgere espressioni offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara ed a spintonarlo in maniera lieve, costringendolo ad arretrare di qualche metro ed a farsi accompagnare dai giocatori della squadra avversaria per riuscire ad entrare negli spogliatoi.
Pertanto la condotta dei tesserati sostanzialmente si sarebbe concretizzata in un semplice atteggiamento minaccioso ed ingiurioso seppure aggravato dal leggero spintonamento e perciò meritevole di una sanzione leggermente attenuata rispetto a quella inflittagli dal Giudice Sportivo la quale, deve, quindi, venire ridotta nella misura più lieve di quattro giornate non essendo, appunto, verificatosi nessun episodio di violenza nei confronti del direttore di gara.
La Commissione, inoltre, esaminato il rapporto arbitrale relativamente al giocatore Bernardini, e considerato che quest’ultimo si era reso responsabile di ingiurie e minacce nei confronti dell’arbitro, ritiene equo confermare la squalifica di tre giornate inflitta dal Giudice Sportivo; infatti, pur ritenendo di dover quantificare in due sole giornate la squalifica per le semplici minacce ed ingiurie, tuttavia, tenuto conto che lo stesso giocatore veniva allontanato dal terreno di gioco, la Commissione ritiene che alle due giornate di gara normalmente inflitte a casi consimili debba aggiungersi una giornata di gara per l’espulsione.
Per questi motivi DELIBERA di confermare la squalifica di tre giornate inflitta al giocatore Bernardini Francesco e di ridurre a quattro giornate le squalifiche inflitte ai giocatori Castisinzu, Fanutza e Usai disponendo il non addebito della tassa.
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