COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 10 dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto da: AGUS Omar Gara Alexander / Asseminese del 12.11.2004 (Campionato Regionale Calcio a Cinque Regionale Serie “C1”) Avverso delibera G.S. C.U. n° 11 del 16.11.2004.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 10 dicembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto da: AGUS Omar
Gara Alexander / Asseminese del 12.11.2004 (Campionato Regionale Calcio a Cinque Regionale Serie “C1”)
Avverso delibera G.S. C.U. n° 11 del 16.11.2004.
Il reclamante chiede sia ridotta la squalifica fino al 30.06.2007 inflittagli dal Giudice Sportivo perché ritenuto responsabile, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, di aver rivolto frasi ingiuriose al direttore di gara e, avvicinatosi minacciosamente allo stesso, di averlo colpito con uno schiaffo strigendogli la guancia e la bocca; ed inoltre, mentre si allontanava dal terreno di gioco, di aver reiterato frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara.
Lo stesso reclamante, sentito all’odierna seduta, confermando il contenuto del reclamo, assume che i fatti così come descritti dal direttore di gara non rispondono completamente al vero.
In particolare l’Agus riferisce di non aver colpito l’arbitro con uno schiaffo, né tantomeno di avergli stretto la guancia e la bocca, ma di essersi limitato a dargli un semplice “ buffetto” in segno di scherno e comunque di non avere posto in essere nessun atto di violenza; lo stesso giocatore, pur ammettendo parzialmente l’addebito, ribadiva che, oltre al comportamento dallo stesso indicato, nella circostanza avrebbe proferito delle espressioni ingiuriose verso il direttore di gara.
La Commissione, esaminato il rapporto arbitrale e preso atto del contenuto del ricorso, della dichiarazione del ricorrente ed altresì del fatto che il direttore di gara, seppure ritualmente convocato non è comparso, ritiene che la sanzione inflitta all’Agus debba considerarsi eccessiva.
Infatti, esaminando il rapporto ed il supplemento, si deduce che effettivamente il direttore di gara non sarebbe stato oggetto di alcuna azione violenta da parte del reclamante in quanto gli stessi atti redatti dall’arbitro non evidenziano in maniera precisa la dinamica dei fatti e comunque non si evvince dagli stessi che il direttore di gara abbia riportato la benchè minima conseguenza fisica.
Sulla base delle considerazioni sempre svolte, la Commissione ritiene equo irrogare al reclamante una sanzione più lieve rispetto a quella inflitta dal Giudice Sportivo sanzione che, prendendo anche atto delle ammissioni dell’Agus, ritiene di contenere in una misura più ridotta e cioè sino alla data del 31.12.2005.
Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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