COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 16 dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare POL. NURRI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Nuoro ) Avverso il risultato della gara Escalaplano / Nurri del 28.11.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 16 dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare POL. NURRI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Nuoro ) Avverso il risultato della gara Escalaplano / Nurri del 28.11.2004. La Pol. Nurri ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che ad essa avrebbe preso parte, nelle file della società Escalaplano, il giocatore Congiu Giuseppe, in posizione irregolare perché di età inferiore ai sedici anni e non provvisto della predetta autorizzazione in deroga. Pertanto la reclamante richiede l’applicazione della sanzione sportiva della perdita dell’incontro con il risultato di 3 a 0 a carico della società Escalaplano. Quest’ultima non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione, - - accertata la regolare notifica del ricorso alla controparte mediante allegazione al ricorso di copia della ricevuta della notifica; - - verificati gli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale Sardegna; - - rilevato che dagli atti ufficiali, alla disputa della gara, il giocatore Congiu Giuseppe non era in possesso dell’attestato di maturità agonistica ( mai richiesto); - - considerato che il giocatore ha pertanto partecipato alla gara in posizione irregolare; DELIBERA di accogliere il reclamo della Pol. Nurri e di infliggere alla società Escalaplano la sanzione sportiva della perdita dell’incontro con il risultato di 0 a 3. Dispone il non addebito della tassa.
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