COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 16 dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare U.S. TRINITA’ ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Sassari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 12 del 17.11.2004. Gara Sporting Badesi / Trinità del 13.11.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 16 dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare U.S. TRINITA’ ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Sassari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 12 del 17.11.2004. Gara Sporting Badesi / Trinità del 13.11.2004. La reclamante chiede siano ridotte le squalifiche inflitte ai propri giocatori Lutzu Donatello, Mamia Francois, Vitiello Germano e Zorru Vincenzo poiché ritenuti rispettivamente responsabili: - - il primo di aver impedito all’arbitro di esibire il cartellino rosso al suo compagno spingendolo con il petto, strattonandolo e afferrandolo per il braccio e di avergli inoltre rivolto pesanti insulti e minacce inseguendolo con evidenti intenti aggressivi, non riuscendovi per il pronto intervento di giocatori e dirigenti; - - il secondo di aver strattonato e spintonato l’arbitro e di averlo inseguito con un atteggiamento aggressivo, venendo bloccato dai giocatori e dirigenti avversari; - - il terzo di aver inseguito l’arbitro insultandolo ed applaudendolo in modo ironico e plateale, non abbandonando immediatamente il terreno di gioco e reiterando gli insulti; - - il quarto di essere entrato in campo, in occasione di una rete della squadra avversaria e di aver rivolto all’arbitro pesanti insulti, reiterati al rientro negli spogliatoi ed all’abbandono dell’impianto di gioco del direttore di gara. La Commissione, letto il ricorso, ritiene lo stesso inammissibile ai sensi del comma 6 dell’art. 29 del C.G.S., poiché privo di motivazione in relazione ai provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo e relativi ai propri tesserati, rendendo non individuabili le sanzioni avverso le quali è proposto il reclamo e le ragioni a fondamento dello stesso. La Commissione, tanto premesso, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, disponendo l’incameramento della tassa.
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