COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 DEL 23 DICEMBRE 2004 Delibere della Commissione Disciplinare G.S. BAJA SARDINIA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 10.12.2004. Gara Baja Sardinia / Sedini del 05.12.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 DEL 23 DICEMBRE 2004 Delibere della Commissione Disciplinare G.S. BAJA SARDINIA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 10.12.2004. Gara Baja Sardinia / Sedini del 05.12.2004. La società Baja Sardinia ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti: 1) 1) ammenda di Euro 78,00, inflitta alla società per sporcizia accertata nello spogliatoio dell’arbitro e per aver causato ritardo all’inizio della gara; 2) 2) inibizione fino al 22.12.2004, inflitta ai dirigenti della stessa società, Ceciarini Marco e Tali Luigi; 3) 3) squalifica inflitta: a) per quattro giornate al calciatore Aisoni Cristian, perché, espulso per aver insultato il direttore di gara dalla panchina e per aver reiterato le espressioni ingiuriose al suo indirizzo, continuava ad insultarlo e minacciarlo dagli spogliatoi, dopo aver ritardato ad uscire dal terreno di gioco; b) per tre giornate aI calciatorI Cossu Giovanni e Pasella Gabriele, perché, espulsi per doppia ammonizione, proferivano frasi oltraggiose nei confronti del direttore di gara. La reclamante contesta le sanzioni adottate e domanda la revoca dei provvedimenti, limitandosi ad una mera negatoria dei fatti. La Commissione, per quanto attiene l’inibizione nei confronti dei dirigenti, rileva l’inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 41, comma 3, lett.b). del C.G.S..Per quanto attiene, viceversa, la sanzione dell’ammenda e quella della squalifica, esaminato il referto arbitrale nel quale vengono dettagliatamente descritti i fatti ed i comportamenti che hanno determinato le sanzioni inflitte, ritiene pienamente provati gli addebiti. Peraltro, l'entità delle sanzioni appare adeguata alle responsabilità ascritte sia nei confronti della Società, sia nei confronti dei giocatori, in riferimento a quanto sopra descritto. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo riguardo ai dirigenti e di respingere il reclamo riguardo all’ammenda alla società ed alla squalifica dei giocatori. Dispone l’incameramento della tassa.
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