COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 DEL 23 DICEMBRE 2004 Delibere della Commissione Disciplinare POL. CALCIO NUGHEDU SAN NICOLO’ ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 25.11.2004. Gara Nughedu San Nicolò / Ardara del 21.11.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 DEL 23 DICEMBRE 2004 Delibere della Commissione Disciplinare POL. CALCIO NUGHEDU SAN NICOLO’ ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 25.11.2004. Gara Nughedu San Nicolò / Ardara del 21.11.2004. La Pol. Calcio Nughedu San Nicolò proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo in relazione alla gara in oggetto: 1) 1) punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0 a 3 in favore della società Ardara e un’ammenda di Euro 250,00; 2) 2) squalifica per quattro giornate effettive di gara nei confronti dei giocatori Madau Pietro e Piras Massimo perché, espulsi in diversi momenti della gara e per infrazioni disciplinari indipendenti tra loro, aggredivano il giocatore dell’Ardara Puddinu Oscar colpendolo con ripetuti calci e pugni. Il Piras si distingueva anche per aver lanciato una sedia contro il Puddinu colpendolo al fianco sinistro e facendolo cadere per terra; 3) 3) squalifica per tre giornate effettive di gara nei confronti dei giocatori Argiolas Federico, Cherchi Vittorio, Luiu Giovanni e Succu Alessandro perché aggredivano i giocatori della società Ardara colpendoli con ripetuti calci e pugni. La sanzione della perdita della gara e l’inflizione dell’ammenda sono stati adottati dal Giudice Sportivo essendo stato riportato dal direttore di gara, nel suo rapporto e nel supplemento allegato, che a seguito degli episodi come in precedenza riassunti dell’aggressione al giocatore Puddinu, i compagni di squadra di quest’ultimo intervenivano per proteggerlo ma venivano anch’essi aggrediti dai giocatori del Nughedu San Nicolò. Per l’inevitabile rissa scoppiata tra i giocatori delle due squadre, l’arbitro determinava l’impossibilità alla prosecuzione dell’incontro per responsabilità da addebitare esclusivamente ai giocatori del Nughedu San Nicolò ( individuati per altro dallo stesso direttore di gara). La reclamante contesta la portata degli episodi assumendo la sostanziale non aderenza del referto arbitrale in ordine allo svolgimento dei fatti e mettendo in discussione la serenità di giudizio e la capacità di gestire gli accadimenti del direttore di gara. In buona sostanza viene negato che: - - lo scambio di colpi tra il Madau e il Puddinu sia avvenuto nel terreno di gioco; - - il Piras abbia lanciato, colpendolo, una sedia contro il Puddinu; - - i giocatori Argiolas, Luiu, Cherchi e Succu abbiano sferrato calci e pugni nei confronti dei giocatori della Pol. Ardara. Nei motivi, viene evidenziato, altresì, come i dirigenti della squadra ospitante si fossero adoperati affinchè nessuno del pubblico entrasse nel terreno di gioco e affinchè l’arbitro desse le opportune disposizioni per la ripresa del gioco non essendoci i presupposti per la sospensione della gara. Fatte queste premesse la società reclamante ha chiesto: - - la convalida del risultato acquisito sul campo o, in alternativa, la ripetizione della gara per errore tecnico; - - la riduzione e l’annullamento delle squalifiche ai giocatori espulsi nonché l’annullamento dell’ammenda. La Commissione ha sentito a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato il proprio rapporto e l’allegato supplemento. In particolare, l’arbitro ha precisato che: - - lo scambio di colpi tra il Puddinu Oscar e Madau Pietro è avvenuto fuori dal rettangolo di gioco ma dentro il recinto del campo; - - il Puddinu Oscar è stato attinto sul fianco sinistro da una sedia scagliata dal giocatore Piras Massimo; - - alla rissa scoppiata tra le due squadre hanno preso parte tutti i giocatori all’infuori del n° 8 della società Muretto Francesco; - - l’atteggiamento assunto dai giocatori dell’Ardara era volto a cercare di riappacificare le parti tanto è vero che nella colluttazione tenevano un atteggiamento passivo mentre i giocatori della società Nughedu erano particolarmente aggressivi; - - stante la rissa, non gli era stato possibile notificare espulsioni con il cartellino rosso ma certo è che avrebbe dovuto espellere tutti i giocatori del Nughedu San Nicolò mentre non avrebbe assunto provvedimenti di sorta nei confronti degli atleti dell’Ardara in quanto questi cercavano esclusivamente di difendersi. La Commissione ha sentito il legale rappresentante della reclamante il quale ha confermato i propri rilievi. La Commissione osserva come i fatti che indussero l’arbitro a decretare la sospensione della gara trovano piena conferma negli atti ufficiali e che ineccepibile appare perciò la decisione di addebitare alla condotta dei giocatori del Nughedu il provvedimento di conclusione anticipata della stessa. Pertanto, la Commissione ritiene che il reclamo debba essere respinto con riferimento alla sanzione della perdita della gara irrogata alla società ed ai giocatori squalificati. Il direttore di gara, infatti, ha integralmente confermato di aver dovuto sospendere la gara in seguito al comportamento violento dei giocatori individuati che si erano resi responsabili di fatti tali da rendere vano il tentativo di riportare la calma in campo. Eccessiva appare, in aggiunta alla sanzione della perdita della gara, il provvedimento dell’ammenda di Euro 250,00 inflitta alla reclamante, tanto da dovere essere questa annullata, in considerazione del fatto che dal contesto del rapporto arbitrale non emerge alcun elemento idoneo a supportare l’irrogazione di tale sanzione. Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento parziale del reclamo, DELIBERA di annullare l’ammenda inflitta alla società reclamante di Euro 250,00 e di confermare nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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