COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 DEL 23 DICEMBRE 2004 Delibere della Commissione Disciplinare G.S. CALCIO SAN VITO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Cagliari ) Avverso il risultato della gara San Vito / Porto Corallo Villaputzu del 28 novembre 2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 DEL 23 DICEMBRE 2004 Delibere della Commissione Disciplinare G.S. CALCIO SAN VITO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Cagliari ) Avverso il risultato della gara San Vito / Porto Corallo Villaputzu del 28 novembre 2004. Il G.S. Calcio San Vito proponeva rituale reclamo avverso il risultato della gara in oggetto, terminata con il punteggio di 4 a 2 per la squadra ospitata, chiedendo, a sua volta, l’applicazione della sanzione sportiva della perdita dell’incontro per 0 a 3 a carico della società Porto Corallo. La reclamante assume che la società Porto Corallo aveva schierato nella partita che qui interessa il giocatore Podda Davide, che non ne aveva titolo in quanto il medesimo risultava essere tesserato per la stessa società San Vito. Il G.S. Porto Corallo ha presentato nei termini le proprie controdeduzioni sostenendo che il giocatore Podda Davide nel luglio 2003 aveva richiesto, come previsto dall’art. 32 bis delle N.O.I.F., lo svincolo al C.R. Sardegna della F.I.G.C., notiziando la società A.S. 86 Villaputzu a favore della quale risultava tesserato. A riprova di quanto sostenuto, allegava fotocopie attestanti l’avvenuto invio di due raccomandate alla F.I.G:C.-L.N.D. – C.R. Sardegna ed alla società 86 Vilaputzu. La Commissione, letto il reclamo della società Calcio San Vito, preso atto delle allegazioni della società Porto Corallo Villaputzu e visti gli atti in possesso di questo Comitato Regionale, rileva la fondatezza del proposto reclamo ed all’uopo osserva: - - che al Comitato Regionale non è mai pervenuta la raccomandata che la controdeducente assume di aver spedito in data 01.07.2003 e nella quale sarebbe stata contenuta la richiesta di svincolo ex art.32 bis delle N.O.I.F.; - - che conseguenzialmente il giocatore Podda Davide non è stato svincolato; - - che la società A.S. 86 Villaputzu, entro il termine fissato del 15.07.2003, aveva provveduto ad inserire il giocatore Podda Davide nelle liste di svincolo collettive (ex art.107 delle N.O.I.F.); - - che il giocatore Podda Davide, in data 20.09.2004, sottoscriveva una richiesta di aggiornamento tessera per la società San Vito per la quale, all’atto della disputa della gara in epigrafe, risulta regolarmente tesserato; - - che il Comitato Regionale, in data 22.11.2004, quindi sei giorni prima della disputa della gara per cui è reclamo, ha inviato alla controdeducente la raccomandata n° 11527283247-9 con la quale le comunicava che il giocatore Podda Davide era tesserato per la società G.S. San Vito a far data dal 20.09.2003. Per tutto quanto suesposto il reclamo è fondato e come tale deve essere accolto. La Commissione pertanto, accertato che il giocatore ha preso parte alla gara in oggetto nelle file della società G.S. Porto Corallo pur non avendone titolo in quanto tesserato per la società G.S. San Vito DELIBERA di infliggere alla società G.S. Porto Corallo la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 3. Dispone il non addebito della tassa.
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