COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 DEL 23 DICEMBRE 2004 Delibere della Commissione Disciplinare P.G.S. CLUB SAN PAOLO ( Campionato regionale Calcio a Cinque Serie “C2”) Avverso delibera G.S. C.U. n° 14 del 07.12.2004. Gara Teleco / Club San Paolo del 03.12.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 DEL 23 DICEMBRE 2004 Delibere della Commissione Disciplinare P.G.S. CLUB SAN PAOLO ( Campionato regionale Calcio a Cinque Serie “C2”) Avverso delibera G.S. C.U. n° 14 del 07.12.2004. Gara Teleco / Club San Paolo del 03.12.2004. Il competente Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato in data 07.12.2004, ha inibito il dirigente Frongia Antonello, fino al 15.04.2005, in quanto, allontanato durante la gara per aver proferito frasi ingiuriose contro l’arbitro e avergli dato una spinta alla spalla, reiterava il comportamento minaccioso ed ingiurioso, giungendo a prendere a calci la porta, fino a che non veniva allontanato di peso. La Società PGS Club San Paolo, con ricorso pervenuto in data 15.12.2004, chiedeva la riduzione della sanzione, in quanto il comportamento del Frongia non integra violenza ed intenzione di minacciare l’incolumità dell’arbitro. La Commissione, esaminati gli atti, osserva che: - - il comportamento del Frongia, secondo quanto risulta dal referto arbitrale, assai ben circostanziato, ancorchè non si sia configurato come atto di violenza vera e propria, appare comunque grave, in quanto reiterato nel tempo e integrante minacce ed ingiurie gravi; - - il comportamento del dirigente appare meritevole di maggiore severità nel giudizio rispetto a quello di un giocatore, in quanto dovrebbe essere improntato a maggior senso di responsabilità e costituisce inoltre pessimo esempio per i giocatori. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo proposto e dispone la conferma del provvedimento del Giudice Sportivo di primo grado e l’addebito della tassa a carico della reclamante.
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