COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 13 gennaio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare S.S. CAPOTERRESE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 13 del 15.12.2004. Gara Capoterrese / D.L.F. del 12.12.2004.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 13 gennaio 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
S.S. CAPOTERRESE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 13 del 15.12.2004.
Gara Capoterrese / D.L.F. del 12.12.2004.
La S.S. Capoterrese ha proposto reclamo avverso la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla medesima società la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, col risultato di 0 a 3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 52,00 per mancata disputa dell’incontro. Il reclamo è stato ritualmente comunicato alla controparte. La reclamante contesta il fondamento delle sanzioni adottate ed esclude la propria responsabilità, alla luce della circostanza che, a causa delle abbondanti piogge del giorno prima e della notte, il Sindaco del Comune di Capoterra, con ordinanza del 12.12.2004, dispose la chiusura del campo sportivo “ Santa Rosa”, per l’intera giornata del 12.12.2004, stante l’inagibilità del terreno di gioco. La stessa reclamante, dopo avere infine posto in rilievo, a riprova della propria correttezza, che i propri tesserati si presentarono regolarmente in campo, domanda la revoca dei provvedimenti sanzionatori e la fissazione della nuova data di disputa dell’incontro.
La Commissione,
- - esaminata la documentazione allegata al reclamo ed in particolare il citato provvedimento del 12.12.2004 col quale il Sindaco, in considerazione delle abbondanti piogge, aveva ordinato la chiusura dell’impianto sportivo;
- - ritenuto di dover perciò escludere qualsiasi responsabilità a carico della società Capoterrese, in riferimento alla mancata disputa dell’incontro,
DELIBERA di accogliere il reclamo e di revocare i provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice Sportivo a carico della società Capoterrese.
Dispone che l’incontro venga disputato nella data che verrà fissata dal Comitato Provinciale di Cagliari cui si rimette per competenza la presente delibera.
Dispone altresì il non addebito della tassa.
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