COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 20 gennaio 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 15/01/2005 TEMPIO S.R.L. – CALANGIANUS
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 20 gennaio 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
GARA DEL 15/01/2005 TEMPIO S.R.L. - CALANGIANUS
Il Giudice Sportivo,
- letto il referto arbitrale da cui si evince che l'arbitro ha sospeso l'incontro al 25' del 1°tempo;
- rilevato che nel referto medesimo l'arbitro segnala che il portiere del Calangianus è stato fatto oggetto di lancio di biglie ( alla fine della gara ne ha contato diciannove ),pietre e petardi, tant'è che ha dovuto sospendere la gara, prima del provvedimento di sospensione finale, un'altra volta;
- considerato che l'arbitro ha legittimamente constatato come non ci fossero le condizioni perchè la gara potesse serenamente proseguire, sia con riferimento all'incolumità del portiere del Calangianus che di altri giocatori e dello stesso arbitro, di guisa che ne disponeva la sospensione;
- ritenuto, infine, che la causa della forzata sospensione della gara sia da ascrivere esclusivamente alla società Tempio;
DELIBERA di irrogare la punizione sportiva della perdita della gara per 3 a 0 in favore della soc. Calangianus e di applicare alla soc. Tempio l'ammenda di euro 150,00.
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