COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento Manca Osvaldo tesserato società Calcio Iglesias da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 24 febbraio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento Manca Osvaldo tesserato società Calcio Iglesias da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti. Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti deferiva a questa Commissione Manca Osvaldo tesserato per la società Calcio Iglesias, ai sensi degli artt. 1 e 3 del C.G.S., per aver violato le norme regolamentari esprimendo pubblicamente giudizi lesivi della reputazione del direttore di gara della partita Rio Murtas / Nebidese del Campionato di 3^ Categoria disputata l’11.12.2004. In particolare il giocatore Manca Osvaldo rilasciava delle dichiarazioni riportate dal quotidiano “L’Unione Sarda” con le quali si assumeva che l’arbitro della gara in oggetto avrebbe penalizzato da otto anni il paese di Nebida facendo di tutto per danneggiare la squadra; inoltre il Manca veniva deferito in quanto avrebbe ingiuriato il direttore di gara dopo che lo stesso aveva sospeso l’incontro per una aggressione da parte di un giocatore della Nebidese. La Commissione, all’odierna seduta, sentiva il Manca il quale riferiva effettivamente di aver reso le dichiarazioni riportate dal citato quotidiano, ma precisava che l’intervista in oggetto, pur rappresentando concettualmente il suo pensiero, veniva rilasciata esclusivamente nella sua qualità di consigliere circoscrizionale della frazione di Nebida, non come giocatore della società Calcio Iglesias con la quale lo stesso è tesserato; il medesimo, infine, pur non negando di essere stato presente fra il pubblico che ha assistito alla partita in oggetto, escludeva, tuttavia, di aver proferito delle frasi ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro che, del resto, difficilmente potrebbe averlo riconosciuto sia perché si trovava molto distante rispetto al punto in cui era il direttore di gara, ma anche perché era abbastanza coperto, in particolare nel capo con cappello e sciarpa, quindi praticamente irriconoscibile. La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che il Manca abbia effettivamente reso le dichiarazioni di cui sopra nella sua qualità di consigliere circoscrizionale della frazione di Nebida rimarcando in particolare l’atteggiamento del direttore di gara come lesivo per gli abitanti della frazione; del resto dal contesto delle altre dichiarazioni contenute nell’articolo è evidente che l’intervista rilasciata aveva l’intento di tutelare l’intero paese e veniva motivata effettivamente da un chiaro risvolto di carattere sociale. Per quanto sopra nessuna violazione vi è stata da parte del Manca; nessun addebito, inoltre, può venire mosso allo stesso in relazione alle espressioni che avrebbe indirizzato al direttore di gara al momento della sospensione dell’incontro, ammesso che da parte di quest’ultimo vi sia stata una certa identificazione; ma anche laddove l’arbitro avesse individuato il tesserato Manca, ( che assume aver avuto il capo coperto, e pertanto, quasi irriconoscibile) non pare che l’espressione usata nei confronti dello stesso direttore di gara abbia una portata offensiva della sua reputazione. Infatti il Mura, pur adoperando un’espressione certamente triviale e di contenuto irriguardoso, non intendeva offendere l’arbitro né tantomeno la sua reputazione, ma si limitava, seppure in maniera un po’ forte, a manifestare un’opinione. La Commissione per questi motivi DELIBERA di prosciogliere il Manca Osvaldo dagli addebiti di cui sopra per insussistenza del fatto.
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