COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 3 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. TEMPIO ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 31 del 17.02.2005 Gara Tempio / Nuorese del 13.02.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 3 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. TEMPIO ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 31 del 17.02.2005 Gara Tempio / Nuorese del 13.02.2005. La U.S. Tempio ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per tre giornate inflitta al giocatore Righi Matteo perché, già espulso per somma di ammonizioni, al termine della gara si faceva incontro all’arbitro con atteggiamento gravemente minaccioso ed inveiva nei suoi confronti con espressioni triviali, finchè veniva allontanato da un compagno. La reclamante contesta l’entità della squalifica e ne domanda la riduzione, ritenendola eccessiva. La Commissione, esaminato il referto arbitrale, ritiene provati gli addebiti, peraltro confermati dalla stessa società reclamante. La deplorevole condotta posta in essere dal giocatore al termine della gara, consistita nelle espressioni triviali proferite all’indirizzo dell’arbitro e nell’atteggiamento minaccioso sedato dall’intervento di un compagno di squadra, giustificano l’entità della sanzione adottata che deve perciò essere confermata. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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