COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 3 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SAN MASSIMILIANO KOLBE E U.S. PORTO CORALLO VILLAPUTZU ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 02.02.2005. Gara San Mass.Kolbe / Porto Corallo Villaputzu del 30.01.2005. La Commissione,
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it
COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 3 marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. SAN MASSIMILIANO KOLBE E U.S. PORTO CORALLO VILLAPUTZU
( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 02.02.2005.
Gara San Mass.Kolbe / Porto Corallo Villaputzu del 30.01.2005.
La Commissione,
- visti gli atti e deliberata la riunione dei reclami suindicati;
- rilevato che il Giudice Sportivo nella seduta del 02.02.2005, pubblicata in pari data, in seguito all’esame del referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe, referto che riportava:
a) che dopo l’espulsione di un giocatore della Pol. San Mass.Kolbe, dopo una violenta testata sferrata da un giocatore della società Porto Corallo, non identificato, ad un avversario e dopo uno schiaffo dato da un giocatore della Pol. San Mass. Kolbe ad un avversario, tutti gli occupanti delle panchine, tutti i giocatori e dirigenti di entrambe le società hanno dato vita ad una rissa furibonda, durata circa tre minuti, senza che il direttore di gara potesse in alcun modo sedarla;
b) che il medesimo direttore di gara decideva, anche in considerazione della propria incolumità, di porre termine alla gara
ha deliberato:
l la perdita della gara col risultato di 0 a 3 per entrambe le società;
l l’inibizione di alcuni dirigenti della Pol. San Mass. Kolbe;
l l’inibizione di alcuni dirigenti della U.S. Porto Corallo Villaputzu;
l la squalifica di alcuni giocatori, tra i quali il capitano della società San Mass.Kolbe;
l la squalifica di alcuni giocatori, tra i quali il capitano, della società Porto Corallo;
- rilevato che la società Porto Corallo ha proposto reclamo, pervenuto in data 12.02.2005, assumendo che la rissa sarebbe stata scatenata da un giocatore della Pol. Kolbe e che pertanto la società Porto Corallo non avrebbe colpa, in quanto i suoi componenti avrebbero tenuto un comportamento meramente difensivo;
- rilevato che il direttore di gara, convocato in data 21.02.2005, ha confermato integralmente le circostanze ripartite nel referto della gara, senza alcuna eccezione;
- rilevato che la società Porto Corallo, convocata in data 28.02.2005, ha sostenuto verbalmente che in realtà non esistevano le condizioni per sospendere la gara, essendosi in realtà la rissa limitata ad un modesto diverbio tra alcuni giocatori, senza alcuna violenza;
- rilevato che la Pol. Kolbe ha proposto reclamo, pervenuto in data 07.02.2005, assumendo che la rissa ripartita dal direttore di gara non è stata descritta esattamente, in quanto in realtà vi sarebbero stati solo degli espisodi di violenza tra alcuni giocatori, con successivo intervento dei componenti delle panchine per sedare il parapiglia;
- rilevato che l’integrale e circostanziata conferma dello svolgimento dei fatti, così come riportati nel referto arbitrale, fatta dal direttore di gara a questa Commissione non lascia spazio per accedere ad una diversa ricostruzione dei fatti e che, pertanto, le tesi delle ricorrenti non possono essere accolte in nessun modo;
DELIBERA di rigettare entrambi i reclami proposti, con addebito della tassa ad entrambe le società e di confermare integralmente i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo nella citata seduta del 02.02.2005, pubblicata nel C.U. in pari data.
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