COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 3 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare TERRANOVA CALCIO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 19.01.2005 Gara Terranova / Aggius del 06.01.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 3 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare TERRANOVA CALCIO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 19.01.2005 Gara Terranova / Aggius del 06.01.2005. La società Terranova Calcio ha proposto rituale reclamo avverso i provvedimenti sanzionatori adottati a proprio carico in occasione dell’incontro in epigrafe, consistiti: 1) 1) nella punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3; 2) 2) nella penalizzazione di un punto in classifica; 3) 3) nell’ammenda di euro 55,00 per prima rinuncia. Detti provvedimenti sono stati assunti in quanto la gara non ha potuto avere luogo per mancata presentazione in campo della società Terranova Calcio. La reclamante assume che nel giorno e nell’ora stabiliti erano presenti sia la stessa Terranova, società ospitante, che la società Aggius, e che, già un quarto d’ora prima dell’inizio della gara un proprio incaricato tentò di mettersi in contatto con l’arbitro che non si era ancora presentato, ma inutilmente. Assume, inoltre, che scaduto il tempo prestabilito senza che lo stesso direttore di gara si fosse presentato, la società Terranova lasciò l’impianto di gioco, scambiando con la società Aggius le rispettive liste. La reclamante, ritenendo ingiustificati i provvedimenti sanzionatori adottati a proprio carico, ne domanda la revoca. Il reclamo è stato regolarmente inviato alla controparte che non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione ha convocato ha chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato di essere arrivato al campo alle ore 15.35, in ritardo rispetto all’ora stabilita per l’inizio dell’incontro, fissato per le ore 15,00, a causa di un guasto della propria autovettura. Ha inoltre riferito che la società del Terranova Calcio non era presente, perché allontanatasi in precedenza, a quanto riferito nell’occasione dalla dirigenza dell’Aggius. Erano viceversa presenti i giocatori di quest’ultima Società, che attesero, insieme al direttore di gara, che scadessero i 45 minuti di attesa stabiliti dalle NN.OO.II. La Commissione, ritenuti pertanto fondati gli addebiti e giustificate le sanzioni adottate a carico della società Terranova Calcio in riferimento alla mancata presentazione della stessa formazione per la disputa dell’incontro, DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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