COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 10 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. BUDDUSO’ ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 33 del 03.03.2005. Gara Buddusò / Luogosanto del 27.02.2005.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it
COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 10 marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. BUDDUSO’ ( Campionato di Promozione )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 33 del 03.03.2005.
Gara Buddusò / Luogosanto del 27.02.2005.
La reclamante chiede sia ridotta la squalifica a tre giornate di gara inflitta al giocatore Canu Sebastiano perché ritenuto responabile, dopo essere stato espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario, di aver ritardato l'uscita dal terreno di gioco e di aver insultato ripetutamente e trivialmente l'arbitro.
La Pol. Buddusò sostiene che il proprio tesserato ha colpito con una manata un avversario, durante una fase di gioco, per cercare di proteggere la palla mentre le frasi triviali, per quanto pronunciate, non sarebbero state indirizzate all’arbitro ma all’indirizzo di sè stesso resosi conto di aver danneggiato, con la patita espulsione, i suoi compagni.
La Commissione, letto il reclamo ed accertata la tempestività dello stesso, rileva che le allegazioni proposte dalla reclamante non possono essere accolte in quanto contrastano con una ricostruzione dei fatti presentata dall’arbitro, nel suo referto, in modo tanto chiaro quanto circostanziato e comunque tale da non lasciare dubbi in ordine agli atti antiregolamentari posti in essere dal giocatore Canu Sebastiano; l’atto di violenza nei confronti di un avversario è stato commesso non in azione di gioco e gli insulti triviali, dopo aver ritardato l’uscita dal campo, erano indirizzati al direttore di gara.
I provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo sono quindi da ritenersi congrui, eppertanto il reclamo non può essere accolto.
Per tutto quanto suesposto, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo.
Dispone l’addebito della tassa.
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