COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 10 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento società P.M. Golfo Aranci da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna L.N.D.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 10 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento società P.M. Golfo Aranci da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna L.N.D. Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti ha deferito a questa Commissione la Società P.M. Golfo Aranci perché, pur essendosi regolarmente iscritta al Campionato Juniores 2004 / 2005, al quale era obbligata a partecipare, a calendari pubblicati, aveva comunicato di essere costretta a rinunciarvi “ a causa di insuperabili problemi”, contravvenendo, in tal modo, alle disposizioni previste ai paragrafi A/3 lett. F) ed A/9, n° 2, lett.a) del Comunicato Ufficiale n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in Roma il 1° luglio 2004. La Commissione contestava l’addebito invitando la società P.M. Golfo Aranci alla presentazione di eventuali memorie a difesa ed a formulare la richiesta di audizione entro il giorno 21 febbraio 2005, fissando la data del 28 febbraio 2005 per la decisione. Nei termini, il Presidente della Società ha fatto pervenire memoria difensiva sostenendo che la Società da lui rappresentata non aveva potuto fare a meno di rinunciare alla partecipazione al Campionato Juniores a causa delle insuperabili difficoltà organizzative. Ha chiesto la comprensione della Commissione nel riconoscere la validità delle giustificazioni addotte dalla Società che, a malincuore, aveva dovuto rinunciare al Campionato che qui interessa. Nell’odierna seduta la Commissione, - - verificata la situazione alla base del deferimento della Società da parte del Presidente del C.R.Sardegna., - - ritenuti fondati i motivi che hanno determinato il provvedimento; - - accertata la violazione delle disposizioni previste ai paragrafi A/3 lett.f), ed A/9, n° 2 lett.a) del Comunicato Ufficiale n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in Roma il 1° luglio 2004; - - osservato che le argomentazioni difensive, pur umanamente comprensibili, sono prive di rilievo giuridico in ordine alla valutazione dei fatti contestati; DELIBERA di infliggere alla società P.M. Golfo Aranci l’ammenda di Euro 2000,00 ( duemila).
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