COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SANTA MARIA ANGIARGIA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari) Avverso delibera G.S. C.U. n° 18 del 21.12.2005. Gara Lidori / Santa Maria Angiargia dell’8.12.2005.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 12 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. SANTA MARIA ANGIARGIA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari)
Avverso delibera G.S. C.U. n° 18 del 21.12.2005.
Gara Lidori / Santa Maria Angiargia dell’8.12.2005.
La società Santa Maria Angiargia proponeva rituale reclamo avverso la squalifica per una giornata di gara del proprio giocatore Neri Massimo.
La Commissione, ai sensi dell’art. 41, comma 3, lett/a) del C.G.S., DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo disponendo l’addebito della tassa.
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