COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura federale del Sig. Antonio Bitti, Presidente della Società Sportiva Alguer Calcio a 5 e della Società Sportiva Alguer Calcio a 5
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 12 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura federale del Sig. Antonio Bitti, Presidente della Società Sportiva Alguer Calcio a 5 e della Società Sportiva Alguer Calcio a 5
FATTO
In data 21 settembre 2005, con protocollo N° 319/158pf/SP/tf, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna L.N.D.:
1) il Sig. Antonio Bitti, presidente della S.C. Alguer Calcio a 5;
2) la S.C. Alguer Calcio a 5
per rispondere:
il primo della violazione dell’Art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, come descritto nella parte motiva;
la S.C. Alguer Calcio a 5, per responsabilità diretta, della violazione di cui all’Art. 2, comma 4, del C.G.S., conseguente alla violazione ascrivibile al suo presidente e legale rappresentante.
Il Procuratore Federale motivava in questo modo il deferimento: il Sig. Bitti, nella sua qualità di Presidente della Società in oggetto, avrebbe inviato, tramite fax, all’Ambasciata Italiana a Bogotà (Colombia) alcuni documenti che la stessa Ambasciata trasmetteva all’Ufficio tesseramenti della FIGC; tali documenti risultavano inviati al fine di agevolare le pratiche di ottenimento del visto di ingresso in Italia da parte di due calciatori colombiani.
Sosteneva il Procuratore Federale che gli stessi giocatori erano stati tesserati per la stagione calcistica 2003-2004 per la Società Alguer (calcio a 5) e che la medesima società, anche grazie all’invio di quella documentazione, intendeva tesserarli anche per la stagione successiva.
Tra i documenti ricevuti dalla Ambasciata Italiana vi era una dichiarazione resa su carta intestata CONI ITALIA con il calce la firma, palesemente apocrifa, del Presidente Franco Carraro.
il Presidente della Società deferita, Sig. Antonio Bitti, riconosceva la paternità degli altri documenti inviati alla Ambasciata ma disconosceva quello recante la falsa sottoscrizione.
Sul punto il Procuratore Federale sosteneva che tale disconoscimento non fosse attendibile in quanto tutti i documenti pervenuti all’Ufficio Tesseramenti recano la stampigliatura della medesima utenza telefonica, appartenente al Bitti, e risultano inviati nel medesimo giorno ed allo stesso orario; inoltre, il documento contraffatto riporta la numerazione di pagina consecutiva a quella degli altri documenti riconosciuti dal Bitti.
Il Procuratore Federale concludeva che tali circostanze univoche ed incontrovertibili impongono di ritenere che anche il documento contraffatto sia partito dalla stessa utenza telefonica, nello stesso momento degli altri documenti acquisiti, ad opera del Sig. Antonio Bitti, e sia stato da lui utilizzato al fine di far ottenere ai due giocatori colombiani il visto di ingresso nella Repubblica Italiana.
Con comunicazione in data 27 ottobre 2005, la Commissione Disciplinare contestava l’addebito alle parti e le avvisava che il caso sarebbe stato esaminato nella seduta del 28 novembre 2005.
Con richiesta in data 21 novembre 2005, pervenuta in data 22 novembre 2005, il difensore del Sig. Bitti, formulava richiesta di sospensione e/o rinvio del procedimento disciplinare in attesa della emananda decisione del Giudice penale investito della vicenda e formulava inoltre richiesta che il Sig. Bitti potesse essere sentito personalmente.
L’esame del caso veniva dunque rinviato alla seduta del 19 dicembre 2005
Alla citata seduta, il dibattimento si svolgeva in contraddittorio tra la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Lamberto Corda e la parte Sig. Antonio Bitti, anche nella sua qualità di Presidente della Società Alguer Calcio a 5, con la assistenza del proprio difensore di fiducia Avv. Pierandrea Setzu, giusta nomina depositata in data 28 novembre 2005 e reiterata, a mezzo di nuovo deposito, in data 19 dicembre 2005.
Nel corso del dibattimento, la Procura Federale esponeva sinteticamente il contenuto degli atti ritualmente depositati e delle argomentazioni di fatto e di diritto sottese alle successive richieste.
In particolare, veniva evidenziato che il numero fax dal quale era stato trasmesso il documento contraffatto apparteneva alla utenza telefonica che risulta in essere presso la abitazione privata del Sig. Bitti Antonio, Presidente della Società Alguer Calcio a 5.
Dalla stessa utenza, con progressione numerica, provenivano inoltre altri documenti di cui era stata riconosciuta la paternità dal Bitti.
Inoltre, come indicato nelle considerazioni conclusive delle indagini, “in ipotesi di concessione del permesso di soggiorno (rectius: del visto di ingresso) da parte dell’Ambasciata Italiana, il Bitti sarebbe stato l’esclusivo beneficiario dell’impiego sportivo dei due atleti.
La difesa rilevava in primo luogo la imprecisione dell’anno nel quale si sarebbero svolti i fatti, indicato dalla Procura Federale 2003/2004, laddove era invece pacifico che, per tale stagione agonistica, il tesseramento dei giocatori colombiani Hernandez Dunque Alexander e Salcedo Rodriguez Luis Armando fosse stato regolare.
Sosteneva inoltre la difesa che il Bitti non avesse in alcun modo inviato direttamente la documentazione via fax alla Ambasciata Italiana in Colombia ma che i citati atti fossero stati invece inviati, anche via fax, a tale Procuratore Sportivo Gonzales.
La difesa eccepiva inoltre la assoluta irrilevanza del citato fax ai fini dell’ottenimento del tesseramento dei due giocatori.
Ciò in quanto, sempre secondo la difesa, l’anno precedente i due giocatori in oggetto avevano disputato il campionato in Italia anche senza necessità di inviare alla Ambasciata un documento come quello poi risultato falsificato.
Con riferimento alle citate deduzioni ed eccezioni, la difesa produceva della documentazione attestante la successiva autorizzazione al lavoro in favore dei due giocatori colombiani, da impiegare in Italia con la qualifica di operaio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Veniva contestualmente prodotta altra documentazione, peraltro non in lingua italiana, attestante, secondo la difesa, il rapporto economico che legava i citati giocatori con il Sig. Luis Eduardo Gonzalez Ramirez, domiciliato in Bogotà (Colombia)
Il Sig. Antonio Bitti rilasciava inoltre delle dichiarazioni spontanee nelle quali confermava, tra l’altro, il contenuto delle proprie dichiarazioni rese in sede di interrogatorio.
Al termine del dibattimento, il Procuratore Federale concludeva affinché venissero applicate le seguenti sanzioni:
Sig. Antonio Bitti: squalifica di anni due;
Società Alguer Calcio a 5: ammenda di € 2.000.
In via subordinata, formulata in sede di repliche, il Procuratore Federale richiedeva che venisse disposta la acquisizione della documentazione proveniente dalla Ambasciata Italiana a Bogotà attestante le modalità di trasmissione della dichiarazione falsa.
La difesa del Bitti concludeva perché venisse dichiarata la totale estraneità dei fatti del Bitti e della Società Alguer Calcio a 5, con il conseguente proscioglimento da tutte le accuse.
MOTIVAZIONE
I fatti contestati, sia pure con alcune doverose precisazioni, sono fondati.
In primo luogo, occorre rilevare l’ errore materiale relativo alla contestazione del fatto.
Al riguardo, non si contesta irregolarità alcuna in merito al tesseramento dei due giocatori colombiani, da parte della Società Alguer Calcio a 5, per la stagione agonistica 2003-2004.
Il documento riportante la falsa sottoscrizione era invece relativo al tentativo di agevolare l’ingresso in Italia dei due stranieri verso la fine del 2004, e dunque al fine di consentirne il tesseramento per la successiva stagione agonistica 2004-2005.
Peraltro, lo stesso provvedimento di deferimento indica tale ricostruzione dei fatti, di talchè deve in questa sede correggersi l’errore materiale successivo, di cui anche la difesa del Bitti ha correttamente dato atto.
Devono inoltre essere svolte diverse considerazioni preliminari in merito ad alcune osservazioni, di natura generale, sviluppate dalla difesa del Bitti e relative alla eccepita irrilevanza del documento falso ai fini del tesseramento dei calciatori colombiani.
Sotto tale profilo, tale argomento si interseca, necessariamente, con le norme in materia di immigrazione, delle quali deve dunque fornirsi un sintetico cenno.
L’Ufficio Tesseramenti FIGC ha attestato che i due atleti colombiani siano stati entrambi tesserati nel campionato 2003-04 in favore della Società Alguer Calcio a 5 con decorrenza dal 19 marzo 2004.
Il Presidente della citata Società, nel corso della audizione in data 4 marzo 2005, ha precisato che i due giocatori colombiani, al momento dell’arrivo ad Alghero, erano privi di permesso di soggiorno ma lo stesso era stato esclusivamente richiesto, e non concesso, “presso gli Uffici della Questura di un comune siciliano che ora non ricordo”.
“Il permesso di soggiorno venne effettivamente acquisito dai due atleti ma solo grazie al mio diretto interessamento… Hernandez e Salcedo ottennero così il loro permesso di soggiorno per la durata, credo, di tre mesi” (interrogatorio Bitti)
“Gli atleti vennero effettivamente impiegati in squadra per la fase finale dei play-off del campionato che si concluse con la nostra promozione in virtù della straordinaria bravura tecnica dimostrata dai due ragazzi colombiani. Al termine del campionato i due atleti colombiani fecero rientro nel loro paese d’origine” (interrogatorio Bitti)
Preso atto delle dichiarazioni del Bitti sul punto, devono – come detto – essere svolte alcune considerazioni:
Il limitato periodo di tesseramento per la stagione agonistica 2003-04 e la natura temporanea del permesso di soggiorno rilasciato ai due calciatori colombiani impone di ritenere che gli stessi abbiano partecipato al campionato indicato con un permesso di soggiorno per motivi di solo turismo.
Tale permesso viene concesso, con la anticipazione del visto di ingresso, con relativa facilità visti gli scopi cui è intuitivamente sotteso.
Peraltro, il permesso di soggiorno per motivi di turismo non consente lo svolgimento di alcuna attività lavorativa nel paese visitato, né è consentito il suo rinnovo, se non per casi eccezionali del tutto avulsi dalla fattispecie dibattuta.
Al termine del periodo massimo di tre mesi, lo straniero deve necessariamente fare rientro nel proprio paese di origine.
Nel caso di specie, anche alla luce della ricostruzione effettuata dallo stesso Presidente Bitti, ciò è quanto avvenuto ai due calciatori colombiani con riferimento alla stagione agonistica 2003-2004.
Discorso ancora diverso deve essere invece sviluppato in merito a diverse tipologie di permesso di soggiorno.
La prima tipologia, fisiologica all’attività svolta dai Sigg.ri Hernandez e Salcedo, riguarda il permesso di soggiorno per attività sportiva.
Al riguardo, non è superfluo ricordare che uno straniero non fa ingresso in Italia con il permesso di soggiorno ma deve prima ottenere, dalla Ambasciata Italiana nel proprio paese, il visto di ingresso, in questo caso per attività sportiva.
Una volta giunto in Italia grazie al visto di ingresso apposto dalla Ambasciata Italiana nel proprio passaporto, lo straniero deve recarsi, entro otto giorni lavorativi, presso la Questura territorialmente competente al fine di richiedere il permesso di soggiorno omologo al visto di ingresso ottenuto.
Il permesso di soggiorno, qualora lo straniero sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge, verrà poi rilasciato per una durata conforme a quella indicata nel visto di ingresso.
Diventa dunque decisivo, al fine di consentire l’ingresso in Italia dello sportivo straniero, verificare quale documentazione debba essere presentata alla Ambasciata Italiana per ottenere il visto di ingresso.
Per quanto qui di interesse, il visto di ingresso per attività sportiva viene rilasciato, tra l’altro, previa ricezione, da parte della Ambasciata, di una comunicazione scritta del C.O.N.I. o della Federazione Sportiva Italiana che confermi la notorietà della competizione e la partecipazione alla manifestazione dell’atleta straniero.
Per tornare dunque al procedimento in oggetto, è evidente che la falsa comunicazione su carta intestata CONI Italia ricevuta dalla Ambasciata Italiana avesse come scopo precipuo l’ottenimento, da parte dei due calciatori colombiani, del visto di ingresso in Italia per attività sportiva, la cui durata sarebbe stata non più di mesi tre, come in precedenza per motivi di turismo, ma per l’intera stagione agonistica.
Sul punto, è corretto l’assunto difensivo in base al quale tale documento contraffatto non assumesse rilevanza diretta al fine del tesseramento dei due calciatori.
E’ invece errata, o perlomeno incompleta, la argomentazione difensiva relativa a quanto avvenuto nella stagione agonistica precedente.
Si è infatti sostenuto, in sede di dibattimento, che nel 2003-04 (in realtà solo alcuni mesi del 2004) i due atleti avessero giocato in Italia senza necessità di presentare quel documento contraffatto alla Ambasciata.
Sulla base delle premesse normative svolte, è da un lato agevole condividere tale assunto come pure, d’altro canto, chiarirne la portata a fini decisori.
Nel corso della stagione agonistica precedente i due calciatori colombiani hanno dimorato in Italia per soli tre mesi, sulla base di un visto di ingresso, e di un permesso di soggiorno, che non richiedevano, ai fini dell’ottenimento, l’invio alla Ambasciata di una comunicazione proveniente dal Coni o dalla Federazione Sportiva.
Al contrario, avendo in animo di disputare l’intera nuova stagione agonistica in Italia, l’ottenimento del relativo visto di ingresso richiedeva invece proprio la presentazione di quel documento risultato poi contraffatto.
Per concludere sul punto, a nulla rileva la ulteriore documentazione prodotta dalla difesa in merito alla successiva richiesta di ottenimento, in favore dei due calciatori stranieri, di un permesso di soggiorno come operai.
Tale richiesta dovrà sottostare alle cosiddette quote di ingresso tassativamente previste per la concessione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rigorosamente suddivise per Stato di provenienza, Regione di destinazione e tipologia lavorativa.
In ogni caso, si tratta di attività istruttoria promossa successivamente ai fatti in contestazione, di talchè deve essere considerata ininfluente a fini decisori.
Anche inconferente risulta poi la ulteriore documentazione, come ricordato non in lingua italiana, prodotta dalla difesa nel corso del dibattimento.
Si tratterebbe infatti di accordi economici intercorsi tra i due calciatori colombiani ed altro cittadino colombiano non tesserato in Italia, la cui rilevanza nel procedimento in oggetto, se provata, potrebbe al più rilevare per mitigare eventuali responsabilità dei soggetti deferiti.
Deve dunque prendersi atto della rilevanza del documento contraffatto ai fini dell’ottenimento, da parte dei due calciatori colombiani, del visto di ingresso per attività sportiva.
Sul punto, deve inoltre condividersi quanto sostenuto dalla Procura Federale in merito al diretto interesse che avrebbe avuto la Società Alguer Calcio a 5 nel rilascio di siffatto visto di ingresso, ottenuto, oltre che con il citato documento, con la restante documentazione pacificamente inviata dal Bitti.
Sul punto, una ulteriore considerazione difensiva ha riguardato la mancata dimostrazione che il documento falso sia stato realmente inviato dal Bitti alla Ambasciata ma che lo stesso documento sia a questa pervenuto aliunde.
La difesa, sulla base di quanto riferito dal Bitti in sede di interrogatorio, ha sostenuto che la documentazione proveniente dal Presidente della Società deferita, ad esclusione dunque del documento contraffatto, non fu comunque da questi inviata direttamente all’Ambasciata.
La stessa fu invece trasmessa dal Bitti, anche a mezzo fax, al cittadino colombiano Gonzales, il quale avrebbe poi provveduto al deposito presso la Ambasciata Italiana e presso la Federazione Colombiana.
Al riguardo, al di là delle ulteriori affermazioni volte a spostare la integrale responsabilità di quanto accaduto su altro soggetto non tesserato in Italia, deve comunque rilevarsi che, anche laddove i fatti dovessero essersi svolti in questo modo, ma di ciò non vi è prova alcuna, la condotta dei soggetti deferiti sarebbe comunque censurabile secondo gli addebiti mossi con il deferimento.
Il Bitti avrebbe infatti gestito, insieme ad uno sconosciuto cittadino colombiano, le pratiche per l’ingresso di due calciatori in Italia ed il conseguente tesseramento per la società di cui è Presidente.
Egli avrebbe inoltre richiesto allo stesso l’interessamento presso la Ambasciata Italiana al fine di depositare della documentazione ufficiale proveniente dalla Società Alguer Calcio a 5, senza neppure sincerarsi di quanto effettivamente depositato.
Né può sottacersi, al riguardo, che il citato Gonzales, anche laddove realmente attivatosi, su richiesta del Bitti, non avrebbe potuto poi vantare alcun diritto in merito alla attività svolta.
Infatti, una volta rilasciato il visto di ingresso per attività sportiva, i due calciatori colombiani avrebbero potuto giocare esclusivamente con la Società Alguer Calcio a 5 senza dover ulteriormente ricorrere ad altri intermediari, tra i quali lo stesso Gonzales.
Deve dunque escludersi valore scriminante alle argomentazioni difensive sul punto.
Affermata dunque la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine alle contestazioni mosse, deve essere da ultimo determinata la sanzione.
Con riferimento alla posizione del Sig. Bitti Antonio, nella sua qualità di Presidente della Società Alguer Calcio a 5, si ritiene adeguata ai fatti la sanzione della squalifica di mesi sei.
Nella sua qualità egli non si è infatti attenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità.
La sua condotta, seppure non direttamente rivolta ad aggirare le norme sui tesseramenti, ha comunque riguardato rapporti riferibili alla attività sportiva, di talchè deve essere sanzionata per violazione dell’Art. 1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva.
Conseguente responsabilità, ai sensi dell’Art. 2 comma 4 Codice di Giustizia Sportiva, deve essere affermata per la Società Alguer Calcio a 5, alla quale deve essere inflitta la sanzione di € 500,00 di ammenda.
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
al Sig. Antonio Bitti, nella sua qualità di Presidente della Società Alguer Calcio a 5, viene inflitta la sanzione della squalifica di mesi sei;
alla Società Alguer Calcio a 5 viene inflitta la sanzione della ammenda di € 500,00.
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