COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CALMEDIA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 15.12.2005. Gara Donigala / Calmedia dell’8.12.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CALMEDIA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 15.12.2005. Gara Donigala / Calmedia dell’8.12.2005. La Pol. Calmedia proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo: 1) squalifica del giocatore Mannu Giovanni sino al 31.12.2008; 2) squalifica del giocatore Pallucca Carlo sino al 31.05.2006; 3) inibizione del dirigente Ruggiu Gian Pietro sino 30.06.2006. I provvedimenti di cui sopra venivano determinati dai comportamenti dei giocatori Mannu e Pallucca che inducevano l’arbitro, colpito, minacciato ed ingiuriato dal primo, ed ingiuriato e minacciato dal secondo, a sospendere la gara in oggetto non essendo più in grado, oltre che per motivi fisici anche per motivi psicologici, di portarla a termine. In particolare il Giudice Sportivo evidenziava il fatto che il Mannu si fosse reso responsabile di reiterati atti di violenza spingendo prima il direttore di gara con forza tanto da farlo cadere in una pozzanghera, e ciò in segno di protesta per una decisione contraria alla propria società; successivamente ingiuriandolo e tentando di colpirlo senza riuscire nell’intento in quanto bloccato tempestivamente da due dirigenti della squadra avversaria ed infine, fatto certamente molto grave, colpendolo con un violento pugno al petto che gli causava difficoltà respiratoria che perduravano a distanza di ben tre ore dopo il termine della gara. Inoltre lo stesso Giudice Sportivo, nel contesto dell’impugnato provvedimento, metteva in rilievo il fatto che l’altro giocatore sanzionato Pallucca Carlo, oltre ad avere ingiuriato e minacciato l’arbitro, lo spintonava ripetutamente costringendolo ad arretrare di diversi metri e ciò in occasione di proteste poste in essere da diversi giocatori della società reclamante. Infine il primo Giudice evidenziava il comportamento del dirigente Ruggiu Gian Pietro che tratteneva in maniera energica l’arbitro per un braccio impedendo che questi potesse agevolmente liberarsi della presa. A fronte delle motivazioni sopra riportate, relative alla impugnata decisione in oggetto, la reclamante assumeva che le sanzioni inflitte ai propri tesserati fossero da considerarsi eccessive in rapporto ai fatti così come in realtà svoltisi e chiedeva la riduzione delle squalifiche e dell’inibizione. In particolare per quanto attiene la posizione del Mannu, la reclamante sosteneva che quest’ultimo si sarebbe limitato a spintonare l’arbitro senza, tuttavia, colpirlo. A riprova di tale assunto la reclamante evidenziava il fatto che l’arbitro, dopo la sospensione della gara, non avesse manifestato nessun fastidio fisico, ma si fosse lamentato soltanto a posteriori manifestando delle supposte difficoltà respiratorie, neppure supportate da alcuna certificazione medica. Contestava inoltre il provvedimento nei confronti del proprio giocatore Pallucca, che, a detta della reclamante, non avrebbe posto in essere atteggiamenti di violenza ma si sarebbe limitato a fare da paciere. In ultimo la società Calmedia assumeva l’insussistenza del fatto in relazione al comportamento del dirigente Ruggiu che sarebbe del tutto estraneo ai fatti contestati. La Commissione, esaminato in particolare il rapporto di gara ed il supplemento, e sentito l’arbitro all’odierna riunione, constatato che lo stesso ha confermato integralmente i predetti atti sulla base di precise ed articolate argomentazioni, ritiene che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo debbano essere integralmente confermate. Infatti l’arbitro ha, in particolare, confermato di avere ricevuto un violento pugno al petto che non solo gli ha provocato un forte dolore ma gli ha persino determinato difficoltà respiratorie così intense da perdurare per oltre tre ore oltre il termine della gara. E tale ultima affermazione del direttore di gara non può certamente essere smentita dal fatto che quest’ultimo in apparenza non manifestava sintomi di sofferenza, essendo evidente che tale tipo di infermità non presenta segni esteriori. Analoghe dichiarazioni vengono fatte dal direttore di gara in merito al comportamento del Pallucca e del Ruggiu. In relazione al primo, l’arbitro insiste nel confermare con assoluta precizione l’atto di aggressione posto in essere dal predetto tesserato della società reclamante, escludendo che il Pallucca sia intervenuto per fare da paciere, ma anzi evidenziandone la sua attiva partecipazione ai fatti. Per quanto attiene il Ruggiu lo stesso direttore di gara assume di avere individuato con assoluta precisione quest’ultimo, come autore dei fatti allo stesso contestati. Ciò premesso, per tutti i motivi suesposti, si ritiene che tutte le sanzioni inflitte debbano ritenersi congrue nella misura indicata dal Giudice Sportivo e pertanto DELIBERA di respingere il reclamo confermando integralmente tutti i provvedimenti impugnati e disponendo l’addebito della tassa.
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