COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. SANTA GIUSTA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 22.12.2005. Gara Virtus Villaurbana / Santa Giusta del 18.12.2005.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 19 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. SANTA GIUSTA ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 22.12.2005.
Gara Virtus Villaurbana / Santa Giusta del 18.12.2005.
La U.S. Santa Giusta ha proposto reclamo avverso la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art.14 del C.G.S. fino al 28.02.2006, inflitta al sig. Paratore Alberto ( allenatore del Santa Giusta), perché al termine dell’incontro chiedeva insistentemente al direttore di gara di omettere di segnare nel referto alcune ammonizioni, e, visto il suo rifiuto, lo minacciava gravemente di ritorsioni.
La reclamante ha espressamente ammesso che l’allenatore Paratore Albereto domandò, al direttore di gara, al termine dell’incontro, di “ togliere l’ammonizione ad un giocatore già diffidato, segnandola ad uno infortunatosi al termine della partita”. La stessa reclamante ha tuttavia negato che tale comportamento sia stato insistente e accompagnato da minacce. Ha pertanto domandato la riduzione della sanzione. E’ comparso davanti a questa Commissione il presidente della società Santa Giusta ( avendo fatto richiesta di audizione), il quale ha confermato la propria versione dei fatti.
La Commissione, rilevato:
- che, per stessa ammissione della reclamante, risulta sostanzialmente provato l’addebito, per ciò che concerne la richiesta di omettere la annotazione, nel referto, di alcune ammonizioni inflitte ai giocatori del Santa Giusta;
- che la gravità dell’addebito risulta adeguatamente sanzionata con l’inibizione inflitta dal G.S.;
- che non risulta pertanto giustificata la richiesta di riduzione della sanzione, così come è stata motivata nel reclamo,
DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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