COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°12 DEL 13 OTTOBRE 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO Seconda categoria Gare sospese o non disputate GARA DEL 02/10/2005 ROMANGIA – MONTE ALMA

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°12 DEL 13 OTTOBRE 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO Seconda categoria Gare sospese o non disputate GARA DEL 02/10/2005 ROMANGIA - MONTE ALMA Il Giudice Sportivo, letto il referto arbitrale della gara Romangia/ Monte Alma del 02/10/2005 ed il supplemento di rapporto inviato dall' arbitro della gara e rilevato: - che al 38'del secondo tempo, mentre l'arbitro era impegnato a notificare al giocatore n°11 della soc. Monte Alma il cartellino dell'espulsione, un individuo non identificato dal direttore di gara, che indossava una tuta della soc. Romangia, si recava verso lo spogliatoio della soc. Monte Alma, all'interno del quale si trovavano calciatori di riserva della stessa società; - che tale condotta, dal chiaro scopo provocatorio, scatenava l'immediata reazione di tutti i giocatori e dirigenti della soc. Monte Alma presenti nel terreno di gioco, che di corsa si dirigevano verso il predetto spogliatoio; - che a seguito di ciò anche tutti i giocatori e i dirigenti della soc. Romangia si recavano verso lo spogliatoio all'interno del quale, subito dopo, si verificava una mischia collettiva con scambi reciproci di ingiurie e di percosse tra i componenti delle due compagini; - che l'arbitro, a causa dell'assembramento di persone creatosi all'esterno degli spogliatoi, non riusciva ad entrare per verificare la situazione; - che, inoltre, numerosi spettatori presenti sulle tribune a quel punto si avvicinavano di corsa anch'essi verso gli spogliatoi, non riuscendo a raggiungerli soltanto grazie all'intervento di addetti al servizio d'ordine della soc. ospitante; - che la mischia predetta non aveva termine dopo diversi minuti e che anche la situazione della tribuna non si tranquillizava; - che l'arbitro, a quel punto, constatando l'impossibilità di riprendere il gioco e di portare a termine la gara, decideva di sospenderla e di fare rientro nei propri spogliatoi; - che le condizioni verificatesi sono state opportunamente valutate dall'arbitro come tali da non consentire la prosecuzione della gara, ai sensi dell'art. 64 delle N.O.I.F.; - che entrambe le società devono essere considerate responsabili della situazione che ha impedito il regolare svolgimento della gara ai sensi dell'art. 12 del C.G.S., DELIBERA di infliggere alla soc. Romangia e alla soc. Monte Alma la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a carico di entrambe.
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