COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°12 DEL 13 OTTOBRE 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL BAUNESE (CAMPIONATO DI PROMOZIONE) Avverso il risultato della gara Terralba / Baunese del 25.09.2005.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°12 DEL 13 OTTOBRE 2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
POL BAUNESE (CAMPIONATO DI PROMOZIONE)
Avverso il risultato della gara Terralba / Baunese del 25.09.2005.
La Società Pol. Baunese ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara Terralba / Baunese, del 25.09.2005, sostenendo che ad essa ha preso parte, nella formazione del Terralba, il giocatore Costella Manolo, in posizione irregolare, perché squalificato per una giornata, come da C.U. n° 46 del 26.05.2005 del Comitato regionale.
La reclamante ha sostenuto che tale sanzione non è stata scontata in precedenza, e, pertanto, non avendo il Costella Manolo titolo per partecipare alla gara, ha domandato l’applicazione della sanzione della perdita della stessa, col risultato di 0 a 3, a carico della società Terralba.
Quest’ultima non ha fatto pervenire controdeduzioni.
La Commissione, rilevato il fondamento del reclamo, in applicazione dell’art.12 n°5 e dell’art. 41 del C.G.S., DELIBERA:
- di accogliere il medesimo e di infliggere alla società Terralba la sanzione sportiva della perdita dell’incontro col risultato di 0 a 3;
- di infliggere al giocatore Costella Manolo una ulteriore giornata di squalifica.
Dispone il non addebito della tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°12 DEL 13 OTTOBRE 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL BAUNESE (CAMPIONATO DI PROMOZIONE) Avverso il risultato della gara Terralba / Baunese del 25.09.2005."