COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 3 NOVEMBRE 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. TETI 2004 ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 6 del 20.10.2005. Gara Goceano Bono / Teti 2004 del 16.10.2005.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 3 NOVEMBRE 2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
POL. TETI 2004 ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 6 del 20.10.2005.
Gara Goceano Bono / Teti 2004 del 16.10.2005.
La Pol. Teti 2004 ha proposto reclamo avverso le sanzioni disciplinari della perdita della gara col punteggio di 0 a 3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 55.00, irrogate dal Giudice Sportivo perché non si è presentata in campo nel termine di tolleranza prevista dall’art. 54, n° 2 delle N.O.I.F..
La reclamante chiede il ricupero della gara perché aveva presentato, di comune accordo con la squadra avversaria, richiesta preventiva del rinvio della gara stessa.
La Commissione, eaaminati gli atti, rileva che la reclamante Pol. Teti 2004, non ha allegato al reclamo l’attestazione dell’invio della copia del ricorso alla controparte, così come previsto dall’art. 42, comma 1 del C.G.S..Per questo motivo, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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