COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 24 novembre 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. DONORI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 11 del 03.11.2005. Gara San Mauro / Donori del 30.10.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 24 novembre 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. DONORI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 11 del 03.11.2005. Gara San Mauro / Donori del 30.10.2005. La Pol. Donori proponeva reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale veniva inflitta alla stessa società la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3. Il reclamo di cui sopra veniva sottoscritto dal signor Emanuele Dessì, nella sua qualità di Presidente della Pol. Donori. La Commissione, - rilevato che il predetto Sig. Emanuele Dessì risultava, al momento della sottoscrizione del reclamo, inibito ad esercitare le sue funzioni e quindi a rappresentare la Società sino alla data del 23.11.2005, come da provvedimento del Giudice Sportivo di cui al C.U. n°11 del 03.11.2005, - visto l’art. 14 lett.e) del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo disponendo l’addebito della tassa.
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