COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 24 novembre 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S.S. TIEDO ( Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C2” ) Avverso il risultato della gara Tiedo / Valle Del Pardu del 04.11.2005. COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 24 novembre 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S.S. TIEDO ( Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C2” ) Avverso il risultato della gara Tiedo / Valle Del Pardu del 04.11.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 24 novembre 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S.S. TIEDO ( Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C2” ) Avverso il risultato della gara Tiedo / Valle Del Pardu del 04.11.2005. La reclamante chiede sia inflitta alla società Valle Del Pardu la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per essersi resa responsabile di aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. La società Tiedo sostiene che alla gara ha preso parte, nelle file del Valle Del Pardu, il giocatore Contu Alfredo nato il 04.05.1990, pur non avendone titolo per non aver compiuto i sedici anni e non essere in possesso dell’attestato di maturità agonistica. La Commissione, - accertato che la reclamante ha provveduto a trasmettere alla controparte copia del reclamo a mezzo di lettera raccomandata, allegando la ricevuta della stessa al ricorso; - verificati gli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale; - rilevato che dagli atti del Comitato non risulta depositato alcun certificato di maturità agonistica intestato al giocatore Contu Alfredo e conseguentemente non risulta rilasciata al predetto dall’organo federale alcuna autorizzazione a partecipare all’attività agonistica; - rilevato altresì, che alle gare di Calcio a 5 Serie “C2” possono partecipare i calciatori giovani che abbiano compiuto il 15°anno di età solo se provvisti di autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.; - considerato pertanto che il giocatore Contu ha partecipato all’incontro senza averne titolo, DELIBERA, in accoglimento del reclamo della società Tiedo, di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 6 alla società Valle Del Pardu e dispone il non addebito della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it