COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°2 dell’8 luglio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della società A.P.Marrubiu e dell’allenatore Giovanni Manconi da parte del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°2 dell’8 luglio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della società A.P.Marrubiu e dell’allenatore Giovanni Manconi da parte del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. Con comunicazione del 3 maggio 2005 del Collegio Arbitrale presso la Lega Lega Nazionale Dilettanti venivano deferiti a questa Commissione la A.P. Marrubiu – per aver pattuito con l’allenatore Giovanni Manconi una somma superiore ai massimali del premio di tesseramento stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti – e il medesimo allenatore Giovanni Manconi – per aver adito alla magistratura ordinaria in violazione dell’art. 27 del vigente statuto F.I.G.C. La Commissione contestava gli addebiti invitando le parti alla presentazione di eventuali memorie in difesa ed a formulare la richiesta di audizione entro il 13 giugno 2005, fissando la seduta odierna per la decisione. Nei termini, solo il Manconi ha fatto pervenire deduzioni, sostenendo di aver adito il Giudice Ordinario in sostanziale buona fede seguendo il parere di un legale indotto probabilmente in errore dalla complessità delle norme esistenti e della loro difficoltà interpretativa. Nell’audizione, il Manconi, richiamava integralmente la memoria difensiva depositata e chiedeva che non gli fosse applicata alcuna sanzione perché il fatto addebitato non costituisce violazione a livello disciplinare. La Commissione, ritenute accertate la diretta responsabilità della società A.P. Marrubiu e dell’allenatore Giovanni Manconi in ordine agli addebiti contestati, DELIBERA di infliggere alla società A.P. Marrubiu l’ammenda di Euro 200,00 e all’allenatore Giovanni Manconi la squalifica sino al 20 dicembre 2005.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it