COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 1° dicembre 2005 Delibera della Commsione Disciplinare A.S. AUDAX SANLURI ( Campionato regionale Calcio a Cinque serie “C1” ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 10 del 15.11.2005. Gara Audax Sanluri / Loceri del 12.11.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 1° dicembre 2005 Delibera della Commsione Disciplinare A.S. AUDAX SANLURI ( Campionato regionale Calcio a Cinque serie “C1” ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 10 del 15.11.2005. Gara Audax Sanluri / Loceri del 12.11.2005. La reclamante chiede sia ridotta la squalifica a quattro giornate di gara inflitta al giocatore Pinceli Eduardo perché ritenuto responsabile di aver colpito con uno schiaffo un avversario a gioco fermo e, alla notifica dell’espulsione, di aver insultato il direttore di gara. Sostiene la società Audax Sanluri che il proprio tesserato, dopo aver subito l’ennesimo fallo, reagiva colpendo l’avversario con uno schiaffetto senza procurargli dolore e/o danni fisici; per quanto attiene gli insulti all’arbitro sostiene poi che il proprio giocatore, extracomunitario, non conoscendo la lingua italiana, sarebbe stato frainteso. La Commissione, - letto il reclamo e sentita la società Audax Sanluri, la quale ha confermato integralmente quanto esposto nel reclamo; - visto il rapporto del direttore di gara; - considerato che non possa essere accolta la tesi difensiva in ordine all’insulto rivolto all’arbitro; - rilevato che la condotta del giocatore Pinceli Eduardo non risulta sufficientemente specificata nelle conseguenze procurate al giocatore avversario; - ritenuto che tale condotta debba essere qualificata come atto di scomposta reazione; DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Pinceli Eduardo da quattro a tre giornate di gara. Dispone il non addebito della tassa.
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