COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°21 del 9 dicembre 2005 Delibera della Commsione Disciplinare U.S. OLLOLAI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 18 del 24.11.2005. Gara Folgore Mamoiada / Ollolai del 20.11.2005.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°21 del 9 dicembre 2005
Delibera della Commsione Disciplinare
U.S. OLLOLAI ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 18 del 24.11.2005.
Gara Folgore Mamoiada / Ollolai del 20.11.2005.
Con provvedimento pubblicato nel C.U. in data 24.11.2005, il Giudice Sportivo ha irrogato alla società Ollolai la sanzione della perdita della gara disputata in data 20.11.2005 contro la Pol. Folgore Mamoiada, con il risultato di 0 a 3, nonché la squalifica al 31.01.2006 del giocatore Ladu Pietro Stefano della medesima società Ollolai. Ciò con riferimento al comportamento del medesimo, che portava alla sospensione della gara in oggetto.
Con reclamo pervenuto in data 02.12.2005, la società Ollolai proponeva reclamo avverso entrambe le sanzioni.
Sostiene la società reclamante che il comportamento del proprio giocatore Ladu Pietro Stefano, pur riprovevole, non sarebbe comunque sfociato in una aggressione nei confronti dell’arbitro ma sarebbe consistito esclusivamente nell’utilizzo di un linguaggio triviale nei confronti del medesimo. La sanzione irrogata nei confronti del Ladu sarebbe dunque eccessiva. In ogni caso, il citato comportamento non sarebbe stato comunque tale da giustificare la sospensione della gara e la conseguente sanzione della perdita della stessa con il risultato di 0 a 3.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti, preliminarmente osserva che il reclamo avverso la sanzione della perdita della gara deve essere dichiarato inammissibile. Al riguardo, non è stata allegata al reclamo la ricevuta comprovante l’avvenuto invio alla controparte di copia del reclamo stesso, così come invece disposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 29, comma quinto del Codice di Giustizia Sportiva.
Il reclamo volto alla riduzione della squalifica del giocatore Ladu Pietro Stefano deve essere invece respinto nel merito. In proposito, deve rilevarsi che le decisioni della Società Ollolai non trovano riscontro, e sono anzi smentite nel referto arbitrale, nel quale si fa esaustivo riferimento alla durata della condotta ingiuriosa ed aggressiva del Ladu. Si legge infatti nel citato referto che quest’ultimo si avventava contro l’arbitro proferendo frasi ingiuriose e di minaccia,arrivando quasi al contatto fisico, senza riuscirvi solo grazie all’intervento dei giocatori della Folgore Mamoiada. La citata condotta del Ladu è poi proseguita per sei minuti. Tale ultima circostanza, unita al ripetuto tentativo di contatto fisico con l’arbitro, giustifica la sanzione inflitta che deve essere integralmente confermata.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
- dichiara inammissibile il reclamo avverso la perdita della gara, ai sensi dell’art. 29, comma 9, del Codice di Giustizia Sportivo;
- rigetta nel merito il reclamo avverso la squalifica del giocatore Ladu Pietro Stefano, con conseguente addebito della tassa.
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