COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 15 dicembre 2005 Delibera della Commsione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore Vairo Livio tesserato per la Società Alleniamo.Com. Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 1° dicembre 2005. Gara Alleniamo.Com / Porto S.Paolo del 27.11.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 15 dicembre 2005 Delibera della Commsione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore Vairo Livio tesserato per la Società Alleniamo.Com. Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 1° dicembre 2005. Gara Alleniamo.Com / Porto S.Paolo del 27.11.2005. Vairo Livio, tesserato in qualità di calciatore della società Alleniamo. Com, proponeva rituale reclamo avverso la propria squalifica per cinque giornate di gara inflittagli dal Giudice Sportivo in relazione alla gara in oggetto perché “ appoggiava la fronte al viso dell’arbitro, spingendolo così da farlo indietreggiare”. Il reclamante contesta la ricostruzione dei fatti così come evidenziato dal provvedimento del Giudice Sportivo ed assume di essersi limitato a protestare per una decisione del direttore di gara il quale avrebbe avvicinato il proprio viso a quello del giocatore e non viceversa. La Commissione, esaminato il rapporto di gara e constatato che l’arbitro riferisce con assoluta precisione i fatti di cui trattasi, e che, pertanto, la sua versione non può essere in alcun modo messa in discussione, ritiene, tuttavia, che la sanzione inflitta debba considerarsi eccessiva, in quanto il reclamante nel caso di specie non ha certamente posto in essere un atto particolarmente violento limitandosi a spintonare leggermente l’arbitro con l’intento di protestare, seppure in maniera vivace e scomposta, avverso la decisione dello stesso ed appoggiando la fronte al viso di quest’ultimo. Per questi motivi, la Commissione, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la squalifica inflitta al giocatore Vairo Livio a quattro giornate effettive di gara disponendo il non addebito della tassa.
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