COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 26 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare GIESSE ASSEMINI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 05.01.2006. Gara Gonnesa / Giesse Assemini del 23.12.2005.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 26 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
GIESSE ASSEMINI ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 05.01.2006.
Gara Gonnesa / Giesse Assemini del 23.12.2005.
La Società Giesse Assemini ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe, con la quale, in accoglimento di ricorso presentato dalla Società Gonnesa, veniva irrogata a carico della Giesse Assemini la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3, sul rilievo che il suo giocatore Vincis Marco aveva partecipato nuovamente alla partita pur essendo stato in precedenza sostituito.
La società Gonnesa non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Il presidente della società reclamante, ascoltato dalla Commissione, ha confermato quanto sostenuto nell’atto di ricorso, escludendo nei fatti accaduti presupposti di irregolarità sportiva o malafede e sollecitando di conseguenza la conferma del risultato acquisito in campo ( 1 a 1) o, in subordine, la ripetizione della gara per errore tecnico; ha inoltre contestato in più punti il referto arbitrale, affermando di essere contrarie al vero le seguenti circostanze:
1) l’essere stato il Vincis non immediatamente espulso, ma ammonito al suo rientro in campo ed espulso solo dopo aver pronunciato all’indirizzo dell’arbitro parole ingiuriose;
2) l’essere stato il Vincis sostituito dal giocatore n° 14 Tuveri Fabio e non invece dal n° 13 Sitzia Nicola;
3) l’avere segnato il Giesse Assemini nel primo tempo e il Gonnesa nel secondo tempo, mentre invece entrambe le reti venivano segnate nel primo tempo;
4) la sostituzione del giocatore n° 4 Fadda Stefano con il n° 15 Abaciat Matteo al 43° del secondo tempo invece che all’80, quella del Vincis con il Sitzia al 50° del secondo tempo invece che all’87°;
5) l’essere rientrato il Vincis in campo senza l’autorizzazione dell’arbitro, mentre invece questi gli faceva cenno di rientrare e, solo dopo essersi accorto dell’errore, ne disponeva l’allontanamento.
Il direttore di gara, sentito dalla Commissione, ha confermato integralmente quanto dichiarato nel referto, escludendo qualsiasi errore od omissione e, in relazione ai fatti in discussione, ha precisato di avere autorizzato al 50° del secondo tempo il giocatore n° 14 Tuveri Fabio ad entrare in campo in sostituzione del n° 9 Vincis Marco, che era stato accompagnato fuori a seguito di un incidente, e di essersi accorto, dopo circa un minuto, che quest’ultimo era di nuovo in campo e partecipava ad un’azione di gioco, ragion per cui gli si avvicinava per ammonirlo, ricevendo per tutta risposta degli insulti.
La Commissione, rilevato che non vi sono motivi per dubitare dell’attendibilità del referto arbitrale e che si ravvisano, a carico della società Giesse Assemini, estremi di responsabilità oggettiva per un fatto che ha influito sul regolare svolgimento della gara, DELIBERA di rigettare il reclamo della società Giesse Assemini confermando la sanzione sportiva a suo carico della perdita della gara con il risultato di 0 a 3. Dispone l’addebito della tassa.
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