COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 26 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. SU CANALE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 19 del 12.01.2006. Gara Su Canale / Union 22 dell’8.01.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 26 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. SU CANALE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 19 del 12.01.2006. Gara Su Canale / Union 22 dell’8.01.2006. La società Su Canale proponeva rituale reclamo avverso la squalifica del proprio giocatore Sanna Piermarco per cinque giornate di gara per essersi scagliato contro l’arbitro costringendo quest’ultimo ad arretrare per diversi metri al fine di evitare il contatto fisico e ciò in occasione di una sanzione comminata ad un compagno di squadra, e per avere, infine, indirizzato al direttore di gara frasi scurrili, altamente offensive e minacciose. La reclamante assume che il proprio tesserato si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’arbitro in dipendenza di una decisione di quest’ultimo che riteneva ingiusta e che si sarebbe avvicinato al direttore di gara al solo fine di chiedergli delle spiegazioni e non per cercare il contatto fisico, e sulla base di tali considerazioni chiedeva una riduzione della squalifica. La Commissione, esaminato il rapporto di gara e constatato che dal contesto dello stesso atto emerge in maniera precisa e circostanziata che il Sanna si sia avventato verso il direttore di gara cercando il contatto fisico che non avveniva per il pronto intervento dei giocatori di entrambe le squadre e che il giocatore della società reclamante si sia, inoltre, reso responsabile di reiterate ingiurie e minacce verso l’arbitro, ritiene assolutamente congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e, pertanto DELIBERA di confermare integralmente il provvedimento impugnato con addebito della tassa a carico della reclamante.
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