COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 02 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. LACHESINA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 12.01.2006. Gara Lachesina Mores / Calcio Tissi del 23.12.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 02 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. LACHESINA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 12.01.2006. Gara Lachesina Mores / Calcio Tissi del 23.12.2005. La Società Lachesina Mores ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo: - inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 10.02.2006 del dirigente Virdis Leonardo; - squalifica per otto gare del calciatore Chirigoni Beniamino “per avere, al 14° minuto del secondo tempo, afferrato e tirato verso di sé la manica della casacca dell’arbitro, trattenendolo per un braccio, ed averlo deriso per tutto il corso della gara”; - squalifica per cinque gare del calciatore Carta Angelo “ per avere afferrato e tirato verso di sé la casacca dell’arbitro”; - squalifica per quattro gare del calciatore Maiolo Patrich “ per avere volontariamente colpito ad una spalla l’arbitro, mentre questi correva seguendo una fase della gara”; - squalifica per due gare del calciatore Fois Davide perché “ applaudiva platealmente e in modo derisorio il direttore di gara”. La reclamante ha chiesto l’annullamento o la riduzione della durata dell’inibizione per il dirigente Virdis, l’annullamento o la riduzione della squalifica per i giocatori Chirigoni e Maiolo e la riduzione della squalifica per i giocatori Carta e Fois. Il legale rappresentante della società reclamante, sentito dalla Commissione, ha insistito nel reclamo, escludendo che, durante la partita, si fosse creato un clima di intimidazione nei confronti dell’arbitro da parte dei giocatori, dei dirigenti e del pubblico tale da giustificare la gravità delle sanzioni adottate. L’arbitro della gara, dal canto suo, ha confermato integralmente quanto da lui riferito nel referto e nel relativo supplemento, evidenziando di avere deciso di sospendere la partita al 14° del secondo tempo in conseguenza delle continue minacce profferite nei suoi confronti fino a quel momento e delle violenze subite ad opera dei giocatori Chirigoni e Carta, e di avere continuato la direzione pro-forma a fini cautelativi per non peggiorare la situazione. La Commissione rileva innanzitutto che, ai sensi dell’art. 41 del C.G.S., è inammissibile il reclamo avverso l’inibizione del Virdis e la squalifica del Fois, in quanto di durata non superiore rispettivamente ad un mese e a due giornate. In ordine agli altri provvedimenti del Giudice Sportivo, la Commissione, sulla base di quanto attestato dall’arbitro, ritiene provati i fatti addebitati ai calciatori Chirigoni, Carta e Maiolo. Peraltro il giudizio sui fatti stessi deve essere ridimenzionato; proprio dalla lettura del referto e del supplemento non si rileva che la situazione ambientale, nonostante le indiscutibili intemperanze dei giocatori, dei dirigenti e del pubblico, fosse talmente degenerata da costringere l’arbitro a sospendere la partita e proseguirla pro-forma. Per tali motivi, la Commissione DICHIARA inammissibile i reclami avverso l’inibizione del Virdis e la squalifica del Fois e DELIBERA di ridurre la squalifica di Chirigoni Beniamino da otto a quattro giornate di gara, di Carta Angelo da cinque a quattro , di Maiolo da quattro a tre. Dispone il non addebito della tassa.
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